DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 272 - Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

Coming into Force17 Ottobre 2000
Published date02 Ottobre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/10/02/000G0322/CONSOLIDATED/20040429
Enactment Date28 Luglio 2000
Official Gazette PublicationGU n.230 del 02-10-2000 - Suppl. Ordinario n. 165
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici specialisti pediatri di libera scelta da instaurarsi attraverso apposita convenzione di durata triennale, conforme all'accordo collettivo nazionale stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;

Visto il provvedimento n. 706 del 18 giugno 1999 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, cosi' come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Preso atto che e' stato stipulato, in data 7 aprile 2000, un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici specialisti pediatri di libera scelta, sottoscritto in pari data dalla delegazione di parte pubblica e dal sindacato F.I.M.P;

Preso atto che, in data 14 giugno 2000, il sindacato F.N.A.M. C.I.Pe ha aderito all'accordo medesimo sottoscrivendolo in pari data;

Visto il parere n. 106/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato, in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 15 maggio e del 29 maggio 2000;

Considerato che i rilievi espressi dal Consiglio di Stato appaiono superabili, anche alla luce dei provvedimenti di attuazione della delega di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanita'; E M A N A: il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000 CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

VERONESI, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2000 Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 9

Accordo medici pediatri

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, Al SENSI DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92, COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N.517/93 E N. 229/99.

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

La riorganizzazione del S.S.N., avviata dai decreti legislativi n.502/92 e n.517/93, proseguita con il D. L.vo n.229/99, ha stabilito i ruoli delle Regioni, delle Aziende, dei distretti e delle organizzazioni sindacali, nelle loro diverse articolazioni territoriali anche in relazione all'assistenza rivolta ai minori offerta e garantita dai pediatri di famiglia con io scopo di migliorare qualitativamente l'assistenza attraverso un ricorso piu' appropriato alle prestazioni sanitarie.

Il pediatra di famiglia e' parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva e opera funzionalmente a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano sanitario nazionale, come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme e appropriato a tutti i cittadini, in eta' pediatrica, dalla programmazione regionale, dal presente Accordo e dagli accordi regionali da stipulare ai sensi dell'art, 8, comma 1, del decreto legislativo n.229/99.

La sua valorizzazione e il suo responsabile impegno costituiscono strumenti fondamentali da utilizzare per la realizzazione di obiettivi tesi a coniugare qualita' e compatibilita' economica secondo il Piano sanitario nazionale 98/2000.

Il presente Accordo regola, oltre che l'assistenza pediatrica in un contesto di continuita' e globalita', anche aspetti relativi al coinvolgimento del pediatra nella organizzazione distrettuale ed alla sua partecipazione nelle attivita' delle Aziende Sanitarie, anche per il perseguimento dei progetti-obiettivo attraverso l'individuazione di idonei livelli di rappresentativita' nei momenti programmatori e gestionali riguardanti l'area pediatrica, al fine di pervenire ad una piu' appropriata definizione dell'intervento sanitario, aperto anche alle sollecitazioni provenienti da settori sempre piu' ampi di popolazione coinvolti in problematiche emergenti, nei quali la sanita' interagisce con altri settori di intervento della pubblica amministrazione.

E' quindi necessario uno strumento che abbia una doppia caratterizzazione, nel senso che da una parte garantisca certezza di tutela sanitaria, dall'altra sia flessibile ed adattabile alle esigenze mutevoli della collettivita'.

In tale contesto e' sottolineato il ruolo delle Regioni, cui vengono affidati, attraverso la possibilita' di promuovere e stipulare appositi accordi, ampi ed esclusivi spazi di contrattazione in merito a:

- forme e modalita' di organizzazione del lavoro e di erogazione delle prestazioni, processi assistenziali per protocolli correlati alle patologie sociali, interventi specifici per la popolazione pediatrica da rendere nel contesto familiare o nelle comunita', assistenza sanitaria aggiuntiva e diversamente strutturata, anche in rapporto alla attivazione del Progetto-Obiettivo materno-infantile. A queste possibilita' si aggiungono quelle per le procedure di verifica della qualita' dell'assistenza, per 1 svolgimento dell'attivita' di ricerca epidemiologica, per l'acquisizione di dati sanitari, per l'attivazione di un sistema informativo integrato tra pediatri e presidi delle Aziende Sanitarie anche attraverso il collegamento tra studi professionali e centri unificati di prenotazione;

- definizione di ulteriori possibilita' per garantire la continuita' assistenziale, anche mediante iniziative di associazionismo medico, come indicato dal decreto legislativo n. 229/99, comunque in un contesto collegato con lo specifico servizio, ove gia' presente a livello territoriale.

- Gli accordi regionali potranno promuovere sperimentazioni diverse da confrontare e misurare in termini di validita' assistenziale, in un coerente rapporto tra costi/benefici ed economicita' della spesa. Nell'ambito dei principi ispiratori della piu' recente e fondamentale produzione giuridica in materia sanitaria, a partire dal riordino del Servizio sanitario nazionale una particolare attenzione e' dedicata alla previsione di modalita' per concordare livelli di spesa programmati e per responsabilizzare il pediatra al loro rispetto.

In questo momento di profondo cambiamento dell'assetto della area pediatrica e di accentuazione del ruolo delle Regioni in stretta intesa con le organizzazioni sindacali mediche, l'esigenza di realizzare il monitoraggio delle iniziative e la loro valutazione, su tutto il territorio nazionale, e' stata soddisfatta con la previsione di un "Osservatorio nazionale" presso il Ministero della sanita' nel quale tutti i soggetti coinvolti possano trovare oltreche' un riferimento chiarificatore di problematiche applicative, che saranno certamente presenti per la novita' di tanti istituti, anche una sede ove possa svilupparsi il confronto tra i vari soggetti interessati e l'osservazione delle attivita'.

PREMESSA

1) In base alla Convenzione internazionale sui Diritti dell'infanzia, recepita dal Parlamento con la legge 27.05.91 n.176, lo Stato riconosce l'infanzia come un bene sociale da salvaguardare e sul quale investire e riconferma che la tutela sanitaria dell'infanzia e dell'adolescenza e' un diritto fondamentale ed e' uno degli obiettivi specifici proposti dell'O.M.S.

2) Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e...

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