DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104 - Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Coming into Force14 Maggio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/05/13/003G0128/CONSOLIDATED/20150508
Published date13 Maggio 2003
Enactment Date02 Aprile 2003
Official Gazette PublicationGU n.109 del 13-05-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

  2. «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;

  3. «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;

  4. «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;

  5. «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;

  6. «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

  7. «intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;

  8. «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;

  9. «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

  2. «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;

  3. «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;

  4. «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;

  5. «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;

  6. «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470; g) LETTERA ABROGATA DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52; 2

  7. «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;

  8. «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art 2.

Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza

  1. L'ufficio consolare invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero, iscritto negli schedari consolari, il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonche' la comunicazione sulla possibilita' di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.

  2. La comunicazione sulla possibilita' di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione e sulle modalita' di voto per corrispondenza previste dalla legge.

  3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.

Art 3.

Informazione periodica

  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.

Art 4.

O p z i o n e

  1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:

    1. e' redatta su carta libera;

    2. riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza dell'elettore;

    3. riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;

    4. riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;

    5. e' datata e firmata dall'elettore;

    6. e' consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero e' spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.

  2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.

  3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.

  4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui e' redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.

  5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. E' onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

  6. L'opzione puo' essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

Art 5.

Elenco aggiornato

  1. Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione...

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