DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2003, n. 84 - Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove

Coming into Force04 Maggio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/04/19/003G0096/CONSOLIDATED/20050603
Published date19 Aprile 2003
Enactment Date17 Febbraio 2003
Official Gazette PublicationGU n.92 del 19-04-2003
Capo I Ambito di applicazione e definizioni
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria per l'anno 2000, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;

Vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

Vista la decisione 2001/677/CE, del 10 agosto 2001, sul formato della relazione che gli Stati membri devono trasmettere in ottemperanza all'articolo 9 della direttiva 1999/94/CE;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, cosi' come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1993;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, concernente regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di recepimento della direttiva comunitaria 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva comunitaria 98/91/CEE, concernente i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981, di attuazione della direttiva comunitaria 80/1268/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di attuazione della direttiva 93/116/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva comunitaria 92/61/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2002;

Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento all'articolo 1, lettere f) e d), in considerazione, rispettivamente, del fatto che la definizione di: "costruttore" deriva dalla citata direttiva 70/156/CEE, mentre la definizione di: "punto vendita" meglio chiarisce l'ambito di applicazione del presente regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: Articolo 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. "autovettura", un veicolo a motore della categoria M1, come definito dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994 di attuazione della direttiva 92/61/CEE, ed i veicoli speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE;

  2. "autovettura nuova", un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione;

  3. "certificato di conformita'" il certificato di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974...

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