DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2001, n. 345 - Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche

Coming into Force28 Settembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/09/13/001G0402/CONSOLIDATED/20030408
Published date13 Settembre 2001
Enactment Date02 Maggio 2001
Official Gazette PublicationGU n.213 del 13-09-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;

Considerato che l'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, prevede per la sua attuazione l'emanazione di norme regolamentari;

Acquisito il parere delle regioni interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 15 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito denominata "legge".

  2. Il presente regolamento disciplina altresi' l'attuazione della legge alla minoranza linguistica slovena, con riferimento alle disposizioni della legge medesima che trovano ancora applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena dalla regione Friuli-Venezia Giulia".

  3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza e' storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela e' il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica.

  4. Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla delimitazione dell'ambito territoriale, con atto motivato. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione dei risultati della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge, con la quale la popolazione residente nel comune si e' pronunciata favorevolmente alla delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela.

  5. La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa.

  6. Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero dell'interno - Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonche' al Ministero delle comunicazioni, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alla regione interessata.

  7. Le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta ne danno comunicazione, per il riconoscimento, alle amministrazioni previste al comma 4 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta gia' istituiti dalle minoranze, la comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dal presente regolamento.

Art 2.

Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado

  1. Al fine di assicurare l'apprendimento della lingua ammessa a tutela nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, il Ministro della pubblica istruzione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della legge.

  2. Le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, nell'ambito della propria autonomia, prevista dall'articolo 21, commi 5, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dei criteri di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle universita' delle regioni interessate, possono avviare una fase di sperimentazione con l'attivazione di corsi di insegnamento di cui all'articolo 4 della legge, per una durata massima di tre anni a decorrere dalla comunicazione da parte dei consigli provinciali degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima.

  3. Dalla fase di sperimentazione, di cui al comma 2, sono escluse le istituzioni scolastiche che gia' usano anche in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.

Art 3.

Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze

  1. Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscono le attivita' di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalita' della legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate; nell'ambito di tale quadro di riferimento le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie...

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