DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1967, n. 806 - Regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

Coming into Force05 Ottobre 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/09/20/067U0806/ORIGINAL
Enactment Date24 Luglio 1967
Published date20 Settembre 1967
Official Gazette PublicationGU n.236 del 20-09-1967
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: Art. 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha sede in Roma.

Art 2.

I prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti e la tariffa delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale vengono determinati dal Provveditore generale dello Stato su richiesta dell'Istituto.

I prezzi di vendita e di abbonamento delle predette pubblicazioni sono approvati dal Ministro per il tesoro sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

L'Istituto provvede alla fornitura e alla spedizione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti agli uffici e organi dello Stato, su autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, che, salvo il caso di uffici o di organi che dispongano di idonei stanziamenti di fondi, ne imputa la spesa sul capitolo di bilancio relativo alle forniture dell'Istituto stesso.

Art 3.

Il Provveditorato generale dello Stato, stabiliti, in applicazione dell'art. 5 della legge, i fabbisogni ordinari e straordinari delle varie Amministrazioni, conferisce all'Istituto le relative commesse, salvo le eccezioni di cui agli articoli 7 e 63 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058.

Alla distribuzione delle pubblicazioni ufficiali, stampate in applicazione del primo comma del presente articolo, provvedono, per quanto riguarda i servizi dipendenti, le Amministrazioni interessate.

Le richieste per le forniture di carta di cui al terzo comma dell'art. 20 della legge sono inoltrate all'Istituto tramite il Provveditorato generale dello Stato.

Art 4.

L'Istituto puo' procedere alla stampa, per la vendita, delle pubblicazioni di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge purche' tale attivita' non intralci le produzioni in corso per le Amministrazioni dello Stato.

Per l'edizione delle opere previste dal quarto comma del cennato art. 2 della legge si applicano le norme degli articoli 4 e 5 del regio decreto 3 aprile 1928, numero 799.

L'Istituto puo', inoltre, essere autorizzato dal Provveditorato generale dello Stato, sentite, ove occorra, le Amministrazioni interessate, a:

1) vendere le pubblicazioni stampate in applicazione dell'art. 5 della legge e del precedente art. 3.

Il costo delle copie vendute sara' versato in conto entrate del Tesoro;

2) procedere, per la vendita, a seguiti di tiratura di dette pubblicazioni. In tal caso l'Istituto concorre proporzionalmente alle spese di composizione;

3) eseguire, per la vendita, ristampe delle pubblicazioni medesime. Quando sia utilizzata la precedente composizione l'Istituto versera' in conto entrate Tesoro una quota di concorso alle spese della composizione stessa da stabilirsi caso per caso.

L'attivita' editoriale dell'Istituto conserva la denominazione "Libreria dello Stato".

Art 5.

Le modalita' da seguirsi per gli acquisti dell'Istituto e per i lavori di cui all'art. 3 della legge sono stabilite col regolamento di servizio di cui al n. 1 dell'art. 24 della legge.

Art 6.

La Commissione prevista all'art. 18 della legge determina i tariffari generali delle forniture o i prezzi di singole forniture ordinate all'Istituto dal Provveditorato generale dello Stato per le esigenze delle Amministrazioni statali.

Per le Amministrazioni...

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