DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n. 257 - Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'

Coming into Force30 Settembre 2000
Enactment Date12 Luglio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/09/15/000G0305/ORIGINAL
Published date15 Settembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.216 del 15-09-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni citta' ed autonomie locali nella seduta del 2 marzo 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta', con riferimento alle attivita' di competenza dello Stato.

  2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, puo' essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione:

    1. nel sistema di istruzione scolastica;

    2. nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

    3. nell'esercizio dell'apprendistato.

  3. Nelle attivita' formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto riguarda i percorsi integrati di cui all'articolo 7, analogamente a quanto previsto per le attivita' formative di cui alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attivita' oggetto di formazione.

  4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilita' di frequenza delle attivita' formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

  5. Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalita' previste dall'articolo 6 del presente regolamento.

  6. Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute. Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione.

Art 2.

Attuazione progressiva

  1. Il presente decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:

    1. nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione;

    2. nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;

    3. a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.

  2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.

  3. Il presente decreto si applica altresi' nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.

Art 3.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche

  1. L'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con la regione, promuove con le province l'organizzazione di appositi incontri di...

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