Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
a) "Ministero dell'industria" indica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) "legge" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
d) "parametri" indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto;
e) "numero delle imprese" indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese ovvero, fino alla sua completa attuazione, nel registro delle ditte, nonche' dei soggetti le cui attivita' siano state denunciate alla camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le unita' locali e le sedi secondarie;
f) "indice di occupazione" indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;
g) "il valore aggiunto" indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;
h) "ISIC" - International Standard Industries Classification - indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita a livello delle Nazioni unite;
i) "NACE" - Nomenclatura attivita' Comunita' europee - indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita a livello di Unione europea;
l) "ATECO 91" - Attivita' economiche 91 - indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita dall'ISTAT per l'Italia.