DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1995, n. 472 - Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici

Coming into Force29 Novembre 1995
End of Effective Date21 Novembre 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/11/14/095G0519/CONSOLIDATED/20110923
Enactment Date21 Settembre 1995
Published date14 Novembre 1995
Official Gazette PublicationGU n.266 del 14-11-1995
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10, ai sensi del quale deve provvedersi, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri generali per la ripartizione dei consiglieri camerali secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza tra i vari settori economici individuati a norma del comma 2 del medesimo art. 10;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 settembre 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; E M A N A il seguente regolamento:

Art 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento:

a) "Ministero dell'industria" indica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) "legge" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

d) "parametri" indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto;

e) "numero delle imprese" indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese ovvero, fino alla sua completa attuazione, nel registro delle ditte, nonche' dei soggetti le cui attivita' siano state denunciate alla camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le unita' locali e le sedi secondarie;

f) "indice di occupazione" indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;

g) "il valore aggiunto" indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;

h) "ISIC" - International Standard Industries Classification - indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita a livello delle Nazioni unite;

i) "NACE" - Nomenclatura attivita' Comunita' europee - indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita a livello di Unione europea;

l) "ATECO 91" - Attivita' economiche 91 - indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita dall'ISTAT per l'Italia.

Art 2.

Individuazione dei settori

  1. I settori economici dell'agricoltura, industria, commercio, turismo, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese sono...

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