DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2012, n. 193 - Regolamento concernente le modalita' di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. (12G0214)

Coming into Force30 Novembre 2012
Enactment Date18 Ottobre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/11/15/012G0214/CONSOLIDATED/20140103
Published date15 Novembre 2012
Official Gazette PublicationGU n.267 del 15-11-2012
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea;

Visto l'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 211/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 268/2012 della Commissione, del 25 gennaio 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;

Sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Autorita' competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno

  1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' autorita' competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, di seguito denominato regolamento.

  2. La verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o in formato elettronico e' effettuata mediante il procedimento di campionamento casuale semplice come definito nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art 2.

Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorita' per la verifica

  1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell'Italia devono essere presentate all'autorita' individuata dall'articolo 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del regolamento.

  2. Gli organizzatori assicurano che le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico, presentate separatamente, abbiano una progressiva autonoma numerazione.

  3. La data, l'ora e il luogo di consegna dei plichi all'autorita' individuata all'articolo 1 con le dichiarazioni di sostegno sono fissati entro i cinque giorni successivi alla richiesta formulata in tal senso dagli organizzatori tramite fax o posta elettronica certificata.

  4. La presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorita' per la verifica e' effettuata dal rappresentante o supplente designato dagli organizzatori cui viene rilasciata una copia dell'allegato V, recante la data, il timbro e la firma del funzionario del Ministero dell'interno, attestante l'avvenuta presentazione.

  5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell'allegato A, puo' assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della consegna dei plichi con le dichiarazioni di sostegno.

  6. Il Ministero dell'interno puo' richiedere all'Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.

Art 2.

Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorita' per la verifica

  1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell'Italia devono essere presentate all'autorita' individuata dall'articolo 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del regolamento.

  2. COMMA...

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