DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 754 - Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'

Coming into Force03 Febbraio 1995
Published date19 Gennaio 1995
Enactment Date21 Settembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/01/19/095G0020/CONSOLIDATED/20120723
Official Gazette PublicationGU n.15 del 19-01-1995
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento:

Art 1.

Funzioni e compiti

  1. L'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.), oltre alle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267:

  1. svolge attivita' di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica;

  2. esercita attivita' di consulenza in campo ambientale per quanto attiene la tutela della salute pubblica;

  3. provvede all'accertamento della composizione e della innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;

  4. esegue, nei casi previsti dalle leggi, accertamenti ispettivi, controlli di Stato e controlli analitici;

  5. compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria

    in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro; f) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attivita' ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; alla classificazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle sostanze di cui e' vietato l'uso nella pratica sportiva; inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

  6. esercita vigilanza, limitatamente all'attivita' di sanita' pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

  7. produce, su richiesta del Ministro della sanita', sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

  8. stipula accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;

  9. promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanita' pubblica;

  10. collabora con il Ministro della sanita' all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

  11. appronta ed aggiorna periodicamente l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente.

Art 1.

Funzioni e compiti

  1. L'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.), oltre alle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267:

  1. svolge attivita' di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica;

  2. esercita attivita' di consulenza in campo ambientale per quanto attiene la tutela della salute pubblica;

  3. provvede all'accertamento della composizione e della innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;

  4. esegue, nei casi previsti dalle leggi, accertamenti ispettivi, controlli di Stato e controlli analitici;

  5. compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria

    in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro; f) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attivita' ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; alla classificazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle sostanze di cui e' vietato l'uso nella pratica sportiva; inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

  6. esercita vigilanza, limitatamente all'attivita' di sanita' pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

  7. produce, su richiesta del Ministro della sanita', sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

  8. stipula accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;

  9. promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanita' pubblica;

  10. collabora con il Ministro della sanita' all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

  11. appronta ed aggiorna periodicamente l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente. 1

Art 2.

Accordi di collaborazione

  1. Il direttore dell'Istituto stipula le convenzioni relative agli accordi previsti dal precedente articolo 1, comma 1, lettera i), indicando il responsabile scientifico dello studio o ricerca, sentita l'apposita commissione del comitato scientifico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, secondo criteri stabiliti dal comitato amministrativo, sentito il comitato scientifico.

  2. Al termine della convenzione il comitato scientifico valuta i risultati dell'attivita' svolta ed il conseguimento degli obiettivi previsti. I risultati sono di appartenenza sia dell'Istituto, sia della controparte scientifica dell'accordo.

  3. I contributi eventualmente pattuiti sono versati alle entrate dell'Istituto e gestiti ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

  4. I contributi di cui trattasi sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni e servizi, per le missioni e per quant'altro occorre per l'attivita scientifica da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.

  5. La gestione dei predetti fondi avviene su indicazione del responsabile scientifico, secondo i criteri deliberati dal comitato amministrativo.

Art 2.

Accordi di collaborazione

  1. Il direttore dell'Istituto stipula le convenzioni relative agli accordi previsti dal precedente articolo 1, comma 1, lettera i), indicando il responsabile scientifico dello studio o ricerca, sentita l'apposita commissione del comitato scientifico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, secondo criteri stabiliti dal comitato amministrativo, sentito il comitato scientifico.

  2. Al termine della convenzione il comitato scientifico valuta i risultati dell'attivita' svolta ed il conseguimento degli obiettivi previsti. I risultati sono di appartenenza sia dell'Istituto, sia della controparte scientifica dell'accordo.

  3. I contributi eventualmente pattuiti sono versati alle entrate dell'Istituto e gestiti ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

  4. I contributi di cui trattasi sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni e servizi, per le missioni e per quant'altro occorre per l'attivita scientifica da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.

  5. La gestione dei predetti fondi avviene su indicazione del responsabile scientifico, secondo i criteri deliberati dal comitato amministrativo. 1

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