IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Riconosciuta la necessita' di individuare gli uffici di livello dirigenziale generale e relative funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica al fine di assicurare la economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ministro ed uffici di diretta collaborazione
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria particolare e dell'ufficio stampa.
I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.
Il nucleo di valutazione opera, in posizione di autonomia, presso il gabinetto e risponde esclusivamente al Ministro.
L'ufficio legislativo provvede alle attivita' di studio e di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti istruttori e strumentali, dei competenti uffici. Ad esso e' preposto un consigliere giuridico.