DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1996, n. 522 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

Coming into Force22 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/07/096G0535/CONSOLIDATED/19991217
Published date07 Ottobre 1996
Enactment Date06 Settembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.235 del 07-10-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Riconosciuta la necessita' di individuare gli uffici di livello dirigenziale generale e relative funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica al fine di assicurare la economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ministro ed uffici di diretta collaborazione

  1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria particolare e dell'ufficio stampa.

  2. I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.

  3. Il nucleo di valutazione opera, in posizione di autonomia, presso il gabinetto e risponde esclusivamente al Ministro.

  4. L'ufficio legislativo provvede alle attivita' di studio e di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti istruttori e strumentali, dei competenti uffici. Ad esso e' preposto un consigliere giuridico.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 DICEMBRE 1999, N. 477

Art 2.

Dipartimenti

  1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica si articola in tre dipartimenti cui sono preposti dirigenti generali.

  2. Salva l'applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la preposizione dei dirigenti generali ai Dipartimenti ha durata quinquennale; le nuove preposizioni sono disposte tenuto conto del principio della rotazione degli incarichi, che puo' essere derogato solo con provvedimento motivato.

  3. Il Ministro provvede con regolamento, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, all'individuazione degli uffici corrispondenti ad altri livelli dirigenziali nei quali sono...

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