DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 - Regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

Coming into Force08 Novembre 2000
Enactment Date08 Settembre 2000
Published date24 Ottobre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/10/24/000G0349/CONSOLIDATED/20131227
Official Gazette PublicationGU n.249 del 24-10-2000
Titolo I Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;

Considerato di dover disciplinare le modalita' di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre

1999; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione della tessera elettorale

  1. In conformita' ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, e' istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

  2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione e' necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art 2.

Caratteristiche della tessera elettorale

  1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e puo' essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

  2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, e' contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

    1. nome e cognome; per le donne coniugate il cognome puo' essere seguito da quello del marito;

    2. luogo e data di nascita;

    3. indirizzo;

    4. numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

    5. il collegio e la circoscrizione o regione nei quali puo' esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

  3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

  4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonche' un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facolta' di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, e' inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

  5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

  6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle...

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