DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989, n. 406 - Regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie

Coming into Force07 Gennaio 1990
Enactment Date03 Novembre 1989
Published date23 Dicembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/12/23/089G0481/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.299 del 23-12-1989
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il Ministro dell'ambiente promuove iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la discipilina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 ottobre 1989;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della difesa; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

Possono essere conferiti diplomi di benemerenza a cittadini italiani e stranieri, nonche' ad enti, associazioni, fondazioni, corpi civili e militari dello Stato che, con iniziative ed opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o significative elargizioni, abbiano acquisito particolari meriti nel campo della salvaguardia e della conservazione dell'ambiente.

Art 2.
  1. I diplomi di benemerenza sono di prima, seconda e terza classe ed implicano il conferimento, rispettivamente, della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al merito dell'ambiente.

Art 3.
  1. La medaglia ai benemeriti dell'ambiente, del diametro di 33 millimetri, porta impresso sul "verso" il simbolo della "REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELL'AMBIENTE" e sul recto un ramo fronzuto stilizzato, circondato dalla dicitura "AI BENEMERITI DELL'AMBIENTE".

  2. La medaglia e' sostenuta da un nastro largo 36 mm di colore verde, con due filettini laterali larghi 6 mm di colore azzurro.

  3. Le medaglie ed il nastro sono raffigurati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art 4.
  1. Le proposte di attribuzioni dei diplomi di benemerenza e delle relative medaglie a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri sono esaminate previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.

  2. Nel caso in cui le proposte di concessione riguardino corpi o comandi delle Forze armate, il Ministro dell'ambiente procede sentito il Ministro della difesa.

Art 5.
  1. Le proposte per il riconoscimento delle benemerenze di cui sopra...

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