DECRETO 16 aprile 1996, n. 338 - Regolamento concernente i programmi di esame e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Coming into Force14 Luglio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/06/29/096G0357/ORIGINAL
Published date29 Giugno 1996
Enactment Date16 Aprile 1996
Official Gazette PublicationGU n.151 del 29-06-1996
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 5, comma 3, di detta legge con il quale si demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, di stabilire le modalita' ed i programmi d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui al comma 1, stesso art. 5 della citata legge 8 agosto 1991, n. 264;

Vista la legge 4 gennaio 1994, n. 11, che ha recato modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

Ritenuta la necessita' di individuare detti programmi di esami e le modalita' di svolgimento dei medesimi;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il prescritto parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 6 luglio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 450 del 5 febbraio 1996); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. I programmi relativi alle discipline individuate dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, nel cui ambito saranno individuati i quesiti a risposta multipla predeterminata su cui vertera' l'esame di idoneita' all'esercizio di attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono quelli indicati nell'allegato medesimo.

Art 2.
  1. Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio di attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e che abbiano altresi' conseguito, alla data fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in conformita' al disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264.

  2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, produrranno in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 del medesimo art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11.

Art 3.
  1. Per partecipare agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio di attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, gli aspiranti dovranno rivolgere alla commissione regionale, o alla commissione provinciale nella provincia di Trento e Bolzano, istituito ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 5, comma 1, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, competente per territorio di residenza dell'interessato, domanda in bollo, con firma apposta in calce alla medesima ed autenticata secondo le vigenti disposizioni.

  2. La domanda dovra' essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente regolamento di cui fa parte integrante, completando ogni sua voce, a seconda dei casi che ricorrono, e corredando la domanda stessa dei documenti indicati nel citato allegato 2.

  3. Non si terra' conto delle domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia autenticata nelle forme di legge o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti.

Art 4.
  1. Agli aspiranti ammessi o esclusi dalla prova d'esame, sara' data comunicazione mediante raccomandata con avviso di...

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