DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 305 - Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico

Coming into Force10 Ottobre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/09/25/091G0349/CONSOLIDATED/19970712
Published date25 Settembre 1991
Enactment Date10 Luglio 1991
Official Gazette PublicationGU n.225 del 25-09-1991
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere autorizzati a collegarsi, mediante servizio telematico, con il sistema informativo del Ministero delle finanze per la consultazione degli atti catastali contenuti negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Tale collegamento verra' assicurato dai sistemi di elaborazione operanti presso gli uffici tecnici erariali competenti per territorio nei limiti delle potenzialita' dei sistemi medesimi.

Art 2.
  1. L'autorizzazione al collegamento e' concessa, su istanza della parte interessata, dal Ministro delle finanze o, su sua delega, dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.

Art 2.
  1. L'autorizzazione al collegamento e' concessa, su istanza della parte interessata, dal Ministro delle finanze o, su sua delega, dal direttore generale del Dipartimento del territorio che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.

Art 3.
  1. L'autorizzazione e' concessa, dopo aver valutato i motivi di interesse pubblico e le esigenze professionali che presiedono al suo rilascio, in base alle capacita' elaborative e di assorbimento dei sistemi installati nei singoli uffici tecnici erariali, tenuto conto anche delle disponibilita' di collegamento esistenti al momento del rilascio.

Art 4.
  1. Sono ammessi ad usufruire del servizio le seguenti categorie di utenti:

  1. categoria A: organi dello Stato, enti pubblici titolari, a norma di legge, dei diritti di acquisizione o di consultazione gratuita degli atti dei catasti;

  2. categoria B: enti, persone giuridiche non comprese nella categoria A e persone fisiche.

Art 5.
  1. L'autorizzazione puo' cessare per le cause previste nella convenzione di rilascio. Il Ministero delle finanze puo' revocare, sospendere o limitare la concessione nel caso in cui subentrino motivi di interesse pubblico o si verifichino gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione e' comunicata attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.

Art 6.
  1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata e scade il 31 dicembre successivo. La mancanza di disdetta da parte del Ministero delle finanze o da parte dell'utente, da darsi con raccomandata da inviare non meno di tre mesi prima della scadenza, comporta il tacito rinnovo della convenzione per un altro anno. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art 7.
  1. L'utente dovra' collegarsi all'elaboratore elettronico dell'ufficio competente per territorio a mezzo di proprie apparecchiature elettroniche tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilita' e' di esclusiva competenza della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche, nonche' quelle del collegamento con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni sono integralmente a carico dell'utente. Ove necessario, per la realizzazione del collegamento, l'utente dovra' dotarsi del software per il servizio telematico acquisendone la licenza d'uso esclusivamente dal Ministero delle finanze che vi potra' provvedere direttamente od avvalendosi di societa' all'uopo delegate.

Art 7.
  1. L'utente dovra' collegarsi all'elaboratore elettronico dell'ufficio competente per territorio a mezzo di proprie apparecchiature elettroniche tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilita' e' di esclusiva competenza del Dipartimento del territorio. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche, nonche' quelle del collegamento con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni sono integralmente a carico dell'utente. Ove necessario, per la realizzazione del collegamento, l'utente dovra' dotarsi del software per il servizio telematico acquisendone la licenza d'uso esclusivamente dal Ministero...

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