DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1979, n. 691 - Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare

Coming into Force27 Gennaio 1980
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/01/12/079U0691/CONSOLIDATED/20100508
Published date12 Gennaio 1980
Enactment Date04 Novembre 1979
Official Gazette PublicationGU n.11 del 12-01-1980
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 5, primo comma, 18, 19 e 20, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentite le commissioni permanenti Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze; Decreta: Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo, osservare.

Dato a Roma, addi' 4 novembre 1979 PERTINI COSSIGA - RUFFINI - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1980

Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 1

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Regolamento di attuazione della rappresentanza militare

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

PARTE I GLI ORGANI DEL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA
Titolo I ORDINAMENTO
Art 1. - Scopo e natura del sistema di rappresentanza

Il presente regolamento detta norme in materia di rappresentanza militare per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della legge n. 382/78. Viene in tal modo istituito un sistema di rappresentanza attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, e fermo restando che la cura degli interessi del personale militare rientra fra i doveri di ogni comandante, il personale militare esprime pareri, formula richieste ed avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo, in riferimento alle materie di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Tale sistema favorisce, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna forza armata e corpo armato, lo spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione.

Esso e' un istituto dell'ordinamento militare ed e' articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriati comandi specificati nei successivi articoli 4, 5 e 6.

Art 1 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art 2. - Articolazione del sistema di rappresentanza

Il sistema di rappresentanza per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si articola nei seguenti organi:

il "consiglio centrale di rappresentanza" (Cocer);

i "consigli intermedi di rappresentanza" (Coir);

i "consigli di base di rappresentanza" (Cobar).

Art 2 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art 3. - Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza

Ai fini della rappresentanza il personale e' suddiviso nelle seguenti categorie:

categoria "A": ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio;

categoria "B": sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio;

categoria "C": volontari (allievi ufficiali delle accademie militari, allievi della scuola militare "Nunziatella", allievi sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo e in ferma volontaria - compresi gli allievi carabinieri e gli allievi finanzieri - o in rafferma);

per i militari di leva:

categoria "D": ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

categoria "E": militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.

Art 3

(Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza) Ai fini della rappresentanza il personale e' suddiviso nelle seguenti categorie: categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o richiamati in servizio; categoria B: sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in riforma trattenuti o richiamati in servizio; categoria C: volontari ( allievi ufficiali delle accademie militari, allievi della scuola militare "Nunziatella", allievi sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo e in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio). per i militari di leva: categoria D: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento in servizio di prima nomina; categoria E: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari. ]]>

Art 3 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art 4. - Composizione del Cocer

Il Cocer e' costituito dai rappresentanti delle categorie "A", "B" e "C".

Il Cocer e' articolato nelle seguenti sezioni e commissioni:

  1. sezione Esercito, sezione Marina, sezione Aeronautica, sezione Carabinieri, sezione Guardia di finanza;

  2. commissioni interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali e volontari).

Il Cocer e' composto come da tabella A annessa al presente regolamento.

La composizione indicata deve essere modificata in relazione alle variazioni della forza effettiva, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze in occasione della indizione delle elezioni di cui all'art. 15.

Art 4 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art 5. - Composizione e collocazione dei Coir

I Coir sono costituiti da rappresentanti delle categorie "A", "B", "C", "D" ed "E".

La collocazione e la composizione dei Coir sono quelle risultanti dalla tabella B, annesso 2 al presente regolamento.

Art 5

(Composizione e collocazione dei COIR) I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie A, B, C, D ed E. La collocazione e la composizione dei COIR sono quelle risultanti dalla tabella B, annesso 2, al presente regolamento. La tabella B viene modificata, in relazione a variazioni di forza effettiva e a modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati con decreto del...

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