LEGGE 20 giugno 2005, n. 135 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003

LEGGE 20 giugno 2005, n.135 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto

internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

  3. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 15.960 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 20 giugno 2005

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Senato della Repubblica (atto n. 3076):

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 2 agosto 2004.

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 settembre 2004, con pareri delle commissioni 1, 5, 8.

    Esaminato dalla 3 commissione, in sede referente, il 12 ottobre 2004 ed il 3 novembre 2004.

    Relazione scritta annunciata il 9 novembre 2004 (atto n. 3076-A - relatore sen. Forlani).

    Esaminato in aula ed approvato il 2 febbraio 2005.

    Camera dei deputati (atto n. 5589):

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 febbraio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX.

    Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 1 marzo 2005 ed il 26 maggio 2005.

    Esaminato in aula il 30 maggio 2005 ed approvato il 31 maggio 2005.

ALLEGATO ACCORDO

SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE Dl PASSEGGERI E MERCI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dei Kazakhstan, successivamente denominati "Parti Contraenti", al fine di facilitare la regolamentazione del trasporto internazionale di merci e passeggeri su strada tra i due paesi, come pure il transito attraverso i loro territori, e in considerazione degli interessi reciproci, hanno concordato quanto segue

ARTICOLO 1

in conformita' con il presente Accordo, i veicoli stradali di ciascuna Parte Contraente hanno il diritto di effettuare il trasporto di passeggeri e merci verso il o in provenienza dal territorio nazionale dell'altra Parte contraente, come pure in transito attraverso i loro territori, a patto che essi siano registrati sul territorio di una delle Parti Contraenti.

  1. TRASPORTO VIAGGIATORI 1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

    ARTICOLO 2 in accordo con quanto disposto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, che regola l'ingresso, l'uscita ed il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti, compreso quello del conducente.

    1.2. SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

    ARTICOLO 3

    1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato "servizio regolare" il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

    2. Con tali servizi si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori al capolinea e nelle altre localita' stabilite.

    3. Ai fini dei servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali delle Parti Contraenti che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

      ARTICOLO 4

      I servizi regolari tra le Parti Contraenti sono istituiti di comune accordo dall'Autorita' ompetenti delie Parti Contraenti indicate nell'articolo 22 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 23 del presente Accordo.

      ARTICOLO 5

    4. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori dovra' essere eseguito in base ad apposita autorizzazione rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti e non cedibile.

    5. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali, su base di reciprocita', salvo diverse intese tra le...

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