Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

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Rassegna
di giurisprudenza
Regolamentazione della
circolazione nei centri abitati
SOMMARIO
a. Competenza del sindaco. b. Limitazioni di transito. c. Disci-
plina della sosta, in genere. d. Ausiliari del traff‌ico.
a. Competenza del sindaco
L’art. 7 del codice della strada conferisce al sindaco il potere
di adottare con ordinanza «i provvedimenti indicati nell’art. 6,
comma quarto», con i quali egli può (lett. B) «stabilire obblighi,
divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di
utenti. * Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2001, n. 11278, M. c. Comune
di O., in questa Rivista 2002, 297. [RV549082]
La collocazione di segnaletica stradale su aree soggette a pub-
blico transito, ordinata dal sindaco ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
15 giugno 1959 n. 393, costituendo svolgimento di un’attività
amministrativa direttamente riferibile ad apposito provvedi-
mento e non, quindi, attività privatistica o meramente materiale
della pubblica autorità non permette la conf‌igurabilità di una
posizione di diritto soggettivo – in capo al proprietario del suolo
sul quale detta collocazione è avvenuta – astrattamente tutela-
bile con l’azione possessoria, ostandovi il divieto per il giudice
ordinario di incidere con un provvedimento di reintegrazione o
di manutenzione del possesso sui poteri attribuiti alla pubblica
amministrazione. * Cass. civ., Sezioni Unite, 24 aprile 1992, n.
4962, Comune di M. c. M..
La sentenza, con la quale il pretore, in sede di opposizione
avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria
per sosta di veicolo in zona di divieto (nella specie, nelle adia-
cenze di uff‌ici giudiziari), accolga la domanda, previo riscontro,
in via incidentale, dell’invalidità del provvedimento con cui il
sindaco ha istituito detto divieto, sotto il prof‌ilo che il provve-
dimento stesso non è idoneo a realizzare le f‌inalità pubblicisti-
che contemplate dall’art. 4, primo comma del codice stradale,
è soggetta ad annullamento perché affetta da inosservanza dei
limiti interni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice ordina-
rio (non da difetto di giurisdizione), atteso che il sindacato di
detto giudice sull’atto amministrativo, al f‌ine della sua eventuale
disapplicazione a tutela delle posizioni di diritto soggettivo de-
dotte in giudizio, è consentito solo per vizi di legittimità, incluso
l’eccesso di potere per «sviamento» (ravvisabile quando l’am-
ministrazione persegua f‌inalità diverse da quelle pubblicistiche
ad essa istituzionalmente aff‌idate), non anche per vizi di merito,
quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto di strumenti ade-
guati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 9 giugno 1989, n. 2773, Comune T. c. P..
b. Limitazioni di transito
In caso di nuova immatricolazione di un veicolo per smar-
rimento della targa, il permesso di circolazione nelle zone a
traff‌ico limitato riferito alla targa smarrita non vale per la targa
nuova, restando il veicolo identico in senso materiale, ma non in
senso giuridico. * Cass. civ., sez. VI, 7 ottobre 2015, n. 20130, S.
S. R. Srl c. Comune di T., in questa Rivista n. 1/2016. [RV636595]
In tema di violazioni di ZTL, la mera tolleranza, ovvero la
mancanza di controlli od altri interventi da parte della P.A. non
possono essere invocate dall’utente della strada per affermare
l’errore incolpevole circa l’illiceità della sua condotta. Per pro-
vare la sua buona fede ed escludere l’elemento soggettivo dell’il-
lecito, occorre che l’utente provi la sussistenza di circostanze
di fatto positive atte ad ingenerare la convinzione della liceità
della sua condotta; e che lo stesso non sia stato negligente od
imprudente, ossia che abbia fatto tutto quanto possibile per
osservare la legge. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso
escludendo la sussistenza dell’esimente invocata da società a
cui era stato rilasciato un permesso di circolazione in ZTL per
l’effettuazione di operazioni di carico e scarico senza l’indica-
zione delle fasce orarie in cui tali operazioni erano consentite).
* Cass. civ., sez. VI, 3 marzo 2015, n. 4251.
I divieti alla circolazione di veicoli a motore in determina-
ti giorni e zone cittadine, adottati, con ordinanza sindacale, ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del codice della strada, ai f‌ini di pre-
venzione dell’inquinamento atmosferico, sono disposizioni ec-
cezionali. Incombe, pertanto, sull’ente proprietario delle strade,
su cui tali divieti sono imposti, adottare tutte le misure d’infor-
mazione con "media" generalmente conoscibili fuori della città
e tramite l’apposizione su tutte le vie d’accesso di cartelli non
confondibili con quelli a messaggio variabile sulle condizioni
del traff‌ico - dovendosi all’uopo utilizzare i segnali di cui agli
artt. 38 segg. cod. strada e 115 segg. del relativo regolamento -,
aff‌inché qualunque utente, qualsiasi ne sia la provenienza, non
possa fondatamente allegare di non conoscere detti divieti. Ne
consegue che, in difetto di tale prova, non può affermarsi la
colpa e, dunque, la responsabilità a norma dell’art. 7, comma
13, cod. strada, del preteso contravventore. (Nella specie la S.C.
ha cassato la sentenza del giudice di pace che, sul presuppo-
sto che tutte le informazioni del caso potevano essere richieste
all’uff‌icio traff‌ico del comune, aveva rigettato l’opposizione del
conducente di un veicolo, residente in altro comune, per avere
circolato in zona interdetta per ragioni d’inquinamento atmosfe-
rico). * Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2009, n. 15769, G. c. Comune
di R.. [RV608976]
In tema di infrazioni al codice della strada, deve ritenersi le-
gittima ex artt. 5 e 11 della legge n. 21 del 1992 (cd legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea),
l’ordinanza comunale che impone, alle autovetture a noleggio
con autista, il preventivo rilascio di un apparecchio telematico
(telepass) a pagamento per l’accesso alle zone a traff‌ico limitato
(ZTL) ed alle corsie preferenziali. Ne consegue che in difetto
dell’autorizzazione comunale, trova applicazione anche nei con-
fronti di chi per motivi di lavoro deve utilizzare le zone a traff‌ico
limitato e le corsie preferenziali, la sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 7 del codice della strada, senza che possa conf‌igurarsi
alcuna violazione dei principi costituzionali in materia di lavoro
stabiliti dall’art. 23 Cost. * Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2008, n.
24942, Comune di F. c. A. S. L. Snc. [RV605036]
Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018

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