LEGGE 7 agosto 1982, n. 529 - Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

Coming into Force28 Agosto 1982
Enactment Date07 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/13/082U0529/ORIGINAL
Published date13 Agosto 1982
Official Gazette PublicationGU n.222 del 13-08-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprieta' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' condizionato all'esercizio, da parte dell'ENEL, della facolta' di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

I rapporti giuridici tra lo Stato ed il concessionario restano disciplinati dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Art 2.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncera' ad avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1, a condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire, in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilita' di energia e/o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

L'ENEL rinuncera' alla facolta' di cui al precedente articolo 1 anche nel caso di impossibilita' tecnica od economica degli interventi di cui al precedente comma, accertata, in caso di dissenso, da un collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dall'ENEL e dall'impresa concessionaria ed il terzo nominato di comune accordo. In caso di mancata nomina o di disaccordo vi provvede il Ministro dei lavori pubblici.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncera' ad avvalersi della facolta' di cui al precedente articolo 1 in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilita' di energia e/o di potenza ed a condizione che le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

Le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica, sono obbligate ad indicare - dandone comunicazione, almeno sei mesi prima della scadenza e comunque non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza...

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