Registro amministratori ed altro

AutoreCorrado Sforza Fogliani
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@1. Tarsu, attenzione ai muri

Con l'attivazione delle procedure di scambio di dati fra Agenzia del territorio e Comuni, sta trovando applicazione la norma della Finanziaria 2005 secondo la quale dall'1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel Catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento ai fini della tassa smaltimento rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/98.

Al riguardo, è bene che i proprietari prestino ogni attenzione.

Mentre infatti ai fini della Tarsu la superficie che viene considerata ordinariamente è quella ´calpestabileª, la superficie su cui si calcola l'80% è quella - catastale - determinata con i criteri di cui al citato D.P.R. n. 138. Comprensiva, quindi, dei muri. Ne consegue che non può escludersi il caso - specie in presenza di immobili molto antichi, caratterizzati da muri molto spessi - che l'80% della superficie catastale (comprensiva dei muri) sia superiore al 100% della superficie ´calpestabileª. Con la conseguenza - paradossale - che una norma definita antielusiva porterebbe in questi casi i proprietari a veder aumentato il tributo da pagare.

@2. Illegittimo il canone della bolletta idrica se il Comune è sprovvisto di impianto di depurazione

Se un Comune è sprovvisto di impianto di depurazione delle acque reflue, non può richiedere agli utenti alcun corrispettivo per la prestazione del servizio di trattamento fognario.

A stabilirlo è stata la Cassazione con sentenza n. 14314 del 7 luglio 2005 che ha confermato la decisione, in via equitativa, del Giudice di pace di Sorrento che aveva ritenuto assurdo che un cittadino fosse chiamato a sostenere oneri economici per un depuratore inesistente. Tanto più che non v'era alcuna prova che i proventi riscossi dal Comune affluissero in un fondo vincolato e fossero comunque destinati esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

La Suprema Corte, ha rilevato come la pronuncia del giudice sorrentino non contravvenisse a quei principi informatori della materia che devono obbligatoriamente essere osservati da parte di chi decide secondo equità, e che pertanto era da ritenersi equo il verdetto emesso a carico di un Comune che, pur scaricando le proprie acque reflue direttamente in mare, pretendeva lo stesso il pagamento del...

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