LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 25 - Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocivita' dei rifiuti da attivita' di ristorazione presso mense, feste e sagre.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 15 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica di attuazione della parte quarta, 'Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale' e successive modificazioni, ed in particolare degli articoli 179 e 180 dello stesso, la Regione del Veneto promuove iniziative ed assume misure dirette a favorire la riduzione della produzione e della nocivita' dei rifiuti solidi urbani da attivita' di ristorazione di mensa, sagre e feste paesane, anche conformemente alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera f) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 'Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti' e successive modificazioni.

Art. 2

Contributi a sostegno dell'uso di stoviglie riutilizzabili presso le mense 1. La Giunta regionale dispone contributi a favore dei soggetti che svolgano in qualsiasi forma, pubblica o privata, attivita' di ristorazione nelle mense di enti pubblici o privati, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, in quanto contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno una delle seguenti modalita':

  1. utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole;

  2. somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario ovvero distribuiti con 'vuoti a rendere' o contenitori del tipo di caraffe riutilizzabili;

  3. utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o 'Mater Bi' o 'PLA' o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili.

    1. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al contributo regionale alla condizione che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'attivita' di ristorazione di mensa, secondo le modalita' definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:

  4. organico;

  5. oli esausti;

  6. vetro;

  7. plastica;

  8. alluminio;

  9. carta e cartone.

    Art. 3

    Contributi a sostegno dell'uso di stoviglie riutilizzabili presso le sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico 1. La Giunta regionale dispone contributi a favore di soggetti singoli o associati...

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