LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 25 - Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocivita' dei rifiuti da attivita' di ristorazione presso mense, feste e sagre.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 15 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita' 1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica di attuazione della parte quarta, 'Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale' e successive modificazioni, ed in particolare degli articoli 179 e 180 dello stesso, la Regione del Veneto promuove iniziative ed assume misure dirette a favorire la riduzione della produzione e della nocivita' dei rifiuti solidi urbani da attivita' di ristorazione di mensa, sagre e feste paesane, anche conformemente alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera f) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 'Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti' e successive modificazioni.
Art. 2
Contributi a sostegno dell'uso di stoviglie riutilizzabili presso le mense 1. La Giunta regionale dispone contributi a favore dei soggetti che svolgano in qualsiasi forma, pubblica o privata, attivita' di ristorazione nelle mense di enti pubblici o privati, nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza, in quanto contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, facendo ricorso ad almeno una delle seguenti modalita':
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utilizzo di stoviglie riutilizzabili, che siano piatti, bicchieri e posate in materiale durevole;
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somministrazione di cibi e bevande sfusi, privi di imballaggio primario ovvero distribuiti con 'vuoti a rendere' o contenitori del tipo di caraffe riutilizzabili;
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utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili in mais o 'Mater Bi' o 'PLA' o polpa di cellulosa, qualora non sia possibile il ricorso a stoviglie riutilizzabili.
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I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al contributo regionale alla condizione che effettuino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'attivita' di ristorazione di mensa, secondo le modalita' definite dal comune del territorio di competenza e per le seguenti frazioni merceologiche:
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organico;
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oli esausti;
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vetro;
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plastica;
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alluminio;
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carta e cartone.
Art. 3
Contributi a sostegno dell'uso di stoviglie riutilizzabili presso le sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico 1. La Giunta regionale dispone contributi a favore di soggetti singoli o associati...
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