LEGGE REGIONALE 8 luglio 2013, n. 4 - Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa, nonche' di finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano. (13R00369)

(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Alto Adige n. 28/I-II del 9 luglio 2013) Il Consiglio regionale Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modificazioni 1. Alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 4, comma l le parole «con un contributo pari al sessanta per cento dell'importo del versamento volontario dovuto e comunque non superiore alla misura di quello previsto per il settore servizi domestici» sono sostituite dalle parole «con un contributo rapportato all'anno non superiore alla misura della contribuzione prevista per il settore servizi domestici»;

  1. all'art. 4, comma 2 le parole «viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e» sono sostituite dalla parola «spetta»;

  2. all'art. 4, il comma 2-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 27 settembre 2010, n. 2 (Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa) e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il contributo di cui al presente articolo non e' compatibile con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3»;

  3. dopo l'art. 6-bis, introdotto dall'art. 9, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e' inserito il seguente: «Art. 6-ter Intervento a favore dei coltivatori diretti...

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