LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 4 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione d, npatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilita' a VIA 2lative ai progetti di cui agli allegati A e B, di competenza della .egione, delle province e dei comuni.

  1. La Regione adegua il proprio ordinamento in materia di rocedura di VIA secondo i principi di semplificazione e unitarieta' dei procedimenti, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dell'ordinamento comunitario e statale.

  2. Le disposizioni della presente legge concorrono ad assicuare la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale sul territorio lombardo, ispirandosi ai principi ella precauzione, dell'azione preventiva, dell'accollo dei costi mbientali al proponenete e, della correzione in via prioritaria ei danni causati all'ambiente dagli interventi antropici oggetto della presente disciplina e dello sviluppo sostenibile.

    Art. 2

    Autorita' competenti ed enti interessati 1. La Regione e' autorita' competente all'espletamento delle procedure a VIA con riferimento ai progetti di cui all'art. 1, comma 1:

    1. per i quali e' competente all'approvazione o all'autorizzazione;

    2. individuati nella parte I dell'allegato C.

  3. La Regione e' autorita' competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B:

    1. ricompresi in accordi di programma di competenza regionale;

    2. sottoposti alla procedura di intesa Stato-Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

    3. ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti ambiti di rilevanza paesaggistica regionale:

      1) ambiti di elevata naturalita' ai sensi dell'art. 17 del piano territoriale paesistico regionale;

      2) ambiti di tutela dei grandi laghi insubrici delimitati dalla fascia dei 300 metri dalla battigia ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), compresi i centri abitati e lo specchio lacuale;

      3) ambito di tutela paesaggistica del fiume Po, come individuato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004;

      4) fascia dei 100 metri a tutela dei navigli Grande, Pavese e della Martesana;

      5) fascia dei 50 metri a tutela dei seguenti navigli e canali:

      naviglio Sforzesco, naviglio di Paderno, naviglio di Bereguardo, naviglio di Isorella, naviglio civico di Cremona, naviglio nuovo Pallavicino, canale Muzza, canale Villoresi, canale Vacchelli, roggia Maggia e dugale Delmona;

    4. ricompresi in ambiti per i quali il piano territoriale regionale e i piani territoriali regionali di area individuano la Regione quale autorita' competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA;

    5. riferiti alla installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione di oli minerali o di variazione della capacita' complessiva di lavorazione di oli minerali, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

    6. riferiti a impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 17, comma 1, lettera c-bis), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

    7. riferiti a impianti di gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore, di cui all'art. 17, comma 1, lettera c ter), della 1.r. 26/2003;

    8. riferiti a impianti per smaltimento o anche recupero dei rifiuti a carattere sperimentale, di cui all'art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

    9. relativi alle opere di cui all'art. 15, comma 1.

  4. La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento e', secondo la decorrenza stabilita dall'art. 14, comma 8, autorita' competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA con riferimento ai progetti di cui all'art. 1, comma 1:

    1. per i quali e' competente all'approvazione o all'autorizzazione;

    2. individuati nella parte II dell'allegato C;

    3. localizzati nel territorio di piu' comuni.

  5. Il comune sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento e', secondo la decorrenza stabilita dall'art. 14, comma 9, autorita' competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA per i progetti individuati nell'allegato B, rispetto ai quali il comune e' competente all'approvazione o all'autorizzazione.

  6. Per l'espletamento delle procedure di cui al comma 4, i piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunita' montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti, ovvero stipulare convenzioni con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'art. 9, commi 3 e 4, della 1.r. 19/2008, con la rispettiva comunita' montana.

  7. Sono di competenza regionale le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA in relazione ai progetti di infrastrutture lineari che interessano il territorio di piu' province.

  8. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di piu' province, le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA sono svolte d'intesa fra le autorita' competenti delle province interessate.

  9. La Giunta regionale verifica annualmente e aggiorna, se necessario, gli allegati A, B e C, relativamente ai progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilita' a VIA e alla ricognizione delle relative autorita' competenti, a seguito di modifiche legislative riguardanti sia i progetti di cui all'art. 1, comma 1, sia le relative soglie dimensionali, nei limiti di cui agli articoli 3 quinquies, comma 2, e 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, sia le competenze approvative o anche autorizzatorie a essi riferite.

  10. La legge regionale che dispone il conferimento di competenze approvative o anche autorizzatorie relative ai progetti di cui alla presente legge deve fare riferimento anche alle corrispondenti competenze in materia di VIA o verifica di assoggettabilita' a VIA.

    Nel silenzio della legge si applica il principio della corrispondenza fra competenze approvative o anche autorizzatone e competenze in materia di VIA.

  11. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti direttamente interessati le province, i comuni, le comunita' montane e i parchi nazionali e regionali nel cui territorio e' prevista la realizzazione dei progetti per i quali si chiede l'espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA.

  12. Ai fini della partecipazione al procedimento, sono enti non direttamente interessati gli enti, diversi da quelli di cui al comma 10, sul territorio dei quali sono configurabili potenziali impatti ambientali connessi alla realizzazione dei progetti oggetto di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA. Per partecipare al procedimento gli enti non direttamente interessati presentano all'autorita' competente motivata istanza di partecipazione alla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA.

    L'autorita' competente puo' negare la partecipazione solo a seguito di provvedimento espresso e motivato, nei casi in cui gli enti indicati al periodo precedente non possano subire pregiudizio alcuno dall'intervento.

    Art. 3

    Norme generali di organizzazione e procedura 1. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), disciplina con regolamento le modalita' di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilita' a VIA di cui alla presente legge, vincolanti per le autorita' competenti ai sensi dell'art. 2, con riferimento, in particolare, ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, nonche' all'art. 5, comma 3, all'art. 6, comma 1, e all'art. 11. Il regolamento individua inoltre i procedimenti di carattere paesistico-ambientale da coordinare con le procedure in materia di VIA, ai sensi dell'art. 4...

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