LEGGE REGIONALE 4 novembre 2011, n. 12 - Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 49 del 9 novembre 2011) LA CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, nell'obiettivo di attuare la semplificazione amministrativa e di favorire il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, con la presente legge disciplina lo scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura (A.R.U.S.I.A.), istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste:

scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), nonche' l'esercizio dei compiti gia' alla stessa affidati.

Art. 2

Soppressione dell'A.R.U.S.I.A.

  1. L'A.R.U.S.I.A. e' soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. La Regione subentra nelle funzioni e nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'A.R.U.S.I.A soppressa ai sensi del comma 1, ivi compresa la titolarita' dei beni immobili e mobili.

    Art. 3

    Liquidazione dell'A.R.U.S.I.A.

  3. Il commissario liquidatore e' nominato con decreto del Presidente della Regione, nel quale sono indicati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, e il relativo compenso comunque nei limiti attualmente corrisposti al commissario straordinario ed i casi di revoca.

  4. Il commissario liquidatore esercita le proprie funzioni a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di nomina.

    Fino a tale giorno l'amministratore straordinario continua ad esercitare le proprie funzioni.

  5. Il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla chiusura della liquidazione di cui all'art. 4, comma 11.

    Art. 4

    Funzioni e compiti del commissario liquidatore 1. Il commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.

  6. Durante la fase di liquidazione possono essere adottati, previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente atti indifferibili ed urgenti ed adeguatamente motivati, necessari alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell'A.R.U.S.I.A.

  7. Il commissario liquidatore all'atto del suo insediamento:

    1. riceve il conto della gestione...

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