LEGGE REGIONALE 21 settembre 2011, n. 46 - Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 45 del 23 settembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge:

(Omissis) Art. 1

Oggetto 1. La presente legge disciplina le misure di sostegno all'innovazione del sistema televisivo locale della Toscana per la transizione alla tecnologia digitale terrestre, attraverso la concessione di contributi in conto capitale:

  1. alle emittenti locali per le spese di investimento funzionali all'adeguamento degli impianti per la trasmissione con tecnologia digitale terrestre;

  2. agli enti locali per l'adeguamento degli impianti di ripetizione di loro proprieta'.

    1. La presente legge disciplina altresi' le modalita' di accompagnamento degli utenti alla transizione alla tecnologia digitale terrestre, mediante interventi di comunicazione all'utenza, il coinvolgimento del mondo scolastico, dell'associazionismo e del volontariato in attivita' di supporto alla popolazione anziana ed accordi con le associazioni di categoria.

    Art. 2

    Destinatari 1. Destinatari dei contributi sono le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

  3. siano titolari di emittenti televisive locali operanti in Toscana e abilitate alla trasmissione in tecnica digitale terrestre come operatori di rete, ai sensi della normativa vigente;

  4. siano iscritte nel registro degli operatori delle comunicazioni presso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

  5. assicurino il rispetto dei contratti collettivi e della normativa in materia di lavoro;

  6. siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

  7. producano e diffondano informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana ed abbiano trasmesso, nei tre mesi antecedenti la scadenza del bando di cui all'articolo 4, programmi informativi autoprodotti o in coproduzione su temi informativi e culturali, politici ed economico-sociali, religiosi e comunitari, con particolare riferimento alle comunita' locali e al territorio regionale;

  8. non abbiano carattere di emittenti di televendita, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), punto 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

  9. non abbiano proceduto, nei ventiquattro mesi ante...

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