LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 30 - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 97 del 28 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n.

11 'Norme per il governo del territorio' 1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e' inserito il seguente articolo:

'Art. 11-bis (Aggiornamento del quadro conoscitivo). - 1.

L'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante e' trasmesso alla Giunta regionale ai fini del solo monitoraggio.'.

Art. 2

Modifica dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio' 1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e' cosi' sostituito:

'1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) e' adottato dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.'.

  1. Il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e' cosi' sostituito:

    '4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate. Il Consiglio comunale in sede di approvazione del piano dichiara, altresi', la sussistenza delle eventuali disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attivita' (DIA) ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni.'.

    Art. 3

    Modifica dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio' 1. Al comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole: 'e c)' sono sostituite dalle parole: 'c) e d)'.

    Art. 4

    Modiche all'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio' e ulteriori disposizioni transitorie 1. Il comma 5 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e' cosi' sostituito:

    '5. I piani regolatori generali...

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