LEGGE REGIONALE 14 giugno 2011, n. 13 - Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle funivie bifune).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 28 giugno 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione del titolo 1. Il titolo della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle funivie bifune), e' sostituito dal seguente: 'Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica e di revisione generale degli impianti a fune'.

Art. 2

Sostituzione dell'art. 1

  1. L'art. 1 della legge regionale 1/2010 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 1 (Rinvio condizionato della scadenza di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle seggiovie ad ammorsamento fisso). 1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta e le seggiovie ad ammorsamento fisso che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 28 febbraio 2012 e che non abbiano gia' beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio sino al termine della stagione invernale 2011/2012, in deroga alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), purche' siano effettuati i controlli tecnici in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, a garanzia della sicurezza degli impianti.'.

    Art. 3

    Inserimento dell'art. 2-bis 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 1/2010 e' inserito il seguente:

    'Art. 2-bis (Revisione ridotta). - 1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, la revisione generale degli impianti a fune soggetti alla concessione di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), puo' essere posticipata, per una sola volta, di due anni rispetto alle scadenze temporali...

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