LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2010, n. 51 - Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 dell'11 ottobre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Preambolo Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualita' della normazione);

Visto il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 6 luglio 2010;

Considerato quanto segue:

  1. A seguito dell'approvazione dell'art. 74 dello Statuto che ha introdotto nuove disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi, si e' manifestata la necessita' di una nuova disciplina legislativa di attuazione in sostituzione della preesistente legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi);

  2. Sono intervenute nel corso degli anni nuove normative statali e regionali, nonche' modifiche nell'organizzazione del Consiglio regionale tali da rendere obsoleta la vigente normativa;

  3. Attesa l'esigenza di favorire la partecipazione dei cittadini elettori alla formazione degli atti legislativi di competenza regionale e di stimolare l'interesse dell'elettore al funzionamento dell'istituzione Consiglio regionale in quanto espressione della volonta' popolare, si definisce un procedimento agevolato per la presentazione all'Assemblea regionale di proposte di legge elaborate e sottoscritte dai cittadini, nonche' la facolta' degli enti locali toscani di presentare proprie proposte di legge approvate dai rispettivi consigli;

  4. Al fine di ricondurre l'iniziativa legislativa popolare nell'ambito dei limiti e dei requisiti dettati dalla legge, e' previsto che il Presidente del Consiglio regionale ne valuti il rispetto prima dell'inizio della raccolta delle firme da parte dei promotori e possa dichiarare l'improcedibilita' della proposta, con l'evidente vantaggio di evitare una raccolta di firme da parte dei promotori che non si riveli efficace;

  5. Per tutelare la volonta' espressa dagli elettori che hanno sottoscritto la proposta di legge, si e' ritenuto di prevedere che la proposta sia sottoposta al voto dell'aula nel merito nel testo originale (entro nove mesi), mentre gli eventuali emendamenti della commissione consiliare referente siano presentati separatamente;

  6. Per agevolare l'opera dei promotori nella raccolta, si e' valutata l'opportunita' di prevedere che sia un ufficio del Consiglio regionale a procedere alla verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della Regione.

  7. Al fine di facilitare gli uffici del Consiglio regionale e dei comuni interessati nelle operazioni di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, e' stata prevista l'indicazione, per i promotori, di utilizzare fogli di raccolta firme separati per ciascun comune di iscrizione; tale previsione tuttavia non costituisce obbligo e di conseguenza non da' luogo, in caso di inosservanza, ad alcuna sanzione.

    Approva la presente legge:

    Art. 1

    Iniziativa popolare delle leggi 1. L'iniziativa popolare delle leggi, di seguito denominata iniziativa, e' esercitata, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, da cinquemila elettori della Regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla citta' metropolitana, una volta istituita, e dal Consiglio delle autonomie locali.

    Art. 2

    Requisiti generali 1. I soggetti titolari dell'iniziativa presentano una proposta di legge, redatta in preambolo ed in articoli, in conformita' alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia della qualita' della normazione).

  8. La proposta di legge e' accompagnata da una relazione illustrativa che ne chiarisce i contenuti e lo scopo e da una relazione...

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