LEGGE REGIONALE 28 luglio 2011, n. 34 - Parlamento regionale degli studenti della Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 3 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis) Art. 1

Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Toscana 1. Per le finalita' di cui al preambolo, e' istituito il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, di seguito definito PRST, quale organo democratico di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Toscana.

  1. Il PRST e' indipendente da qualsiasi formazione politica e i suoi componenti, nell'esprimere pareri o nel fare riferimento a personaggi o partiti o loro coalizioni, associazioni o movimenti politici, debbono astenersi da qualsiasi forma di propaganda.

    Art. 2

    Sede e strutture di supporto 1. Il PRST ha sede presso il Consiglio regionale.

  2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del PRST mediante la messa a disposizione di strutture di supporto tecnico e logistico e servizi di comunicazione via internet.

  3. Il Consiglio regionale supporta e assiste il PRST nelle attivita' di comunicazione con la popolazione studentesca e con gli istituti scolastici del territorio.

    Art. 3

    Funzioni 1. Il PRST svolge le attivita' definite dal programma di cui all'art. 7 e puo' formulare proposte all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale in merito alle decisioni approvate dal PRST.

  4. Il PRST puo' formulare osservazioni sugli atti all'esame del Consiglio regionale concernenti i giovani e il mondo della scuola e chiedere di essere ascoltato in merito dalle commissioni consiliari competenti. A tal fine, il Consiglio regionale assicura adeguata informazione al PRST sugli atti di interesse.

    Art. 4

    Composizione e durata in carica 1. Il PRST dura in carica due anni ed e' composto da sessanta studenti, di cui cinquanta eletti in rappresentanza della popolazione studentesca degli ultimi tre anni del ciclo scolastico degli istituti secondari di secondo grado delle province della Toscana, e dieci nominati dalle consulte provinciali studentesche nel numero di un rappresentante per ogni consulta.

  5. I componenti assumono l'esercizio delle loro funzioni all'atto di insediamento del PRST e rimangono in carica per la durata del PRST, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

  6. Con le elezioni del nuovo PRST si ricoprono i posti vacanti.

    Art. 5

    Modalita' di elezione e funzionamento 1. Le modalita' di elezione, insediamento e funzionamento del...

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