REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2011, n. 10 - Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 78 del 19 dicembre 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 324 del 1° luglio 2011;

Visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Considerato che il Consiglio Regionale non si e' pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

  1. cinghiale: un suide che appartiene a popolazioni che vivono su un territorio della regione allo stato selvatico o in territori chiusi in condizioni simili allo stato selvatico nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono completamente liberi, senza nessun governo da parte dell'uomo;

  2. cinghiale da allevamento: un suide detenuto in cattivita' a scopo di allevamento o a scopo amatoriale;

  3. oasi di protezione: le zone indicate all'articolo 11, comma 2, lettera a, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n.8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attivita' venatoria in Campania), di seguito indicata come 'Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8';

  4. zone di ripopolamento e cattura: le zone indicate all'articolo 11 comma 2, lettera b, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

  5. centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale: i centri indicati all'articolo 13 della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

  6. centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale: i centri indicati all'articolo 14, lettera a, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

  7. centri privati di produzione della selvaggina a scopo ripopolamento di tipo intensivo: i centri indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

  8. allevamenti di animali di specie cacciabili quali ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi, a scopo alimentare e a carattere familiare: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 1, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

  9. allevamenti di animali di specie cacciabili a scopo alimentare e amatoriale che rivestono carattere industriale: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 2, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

  10. allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di fauna autoctona od esotica: gli allevamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c, punto 3, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n.

    8;

  11. aziende faunistico-venatorie: le aziende indicate all'articolo 23, comma 2, della Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8;

  12. aziende agri-turistico-venatorie: le aziende indicate all'articolo 23, comma 3 della Legge regionale del 10 aprile 1996, n.

    8;

  13. chiusini: recinti fissi per la cattura dei cinghiali;

  14. gabbie di cattura mobili: strutture mobili per la cattura dei cinghiali;

  15. veterinario di riferimento: il Medico Veterinario Libero Professionista, iscritto all'Ordine, incaricato della gestione sanitaria delle strutture indicate alle precedenti lettere c), d), e), f), g), k), l), m), n).

    Art. 2

    Competenze 1. Gli enti e le persone giuridiche responsabili delle strutture di cui all'articolo 1 provvedono, ove possibile direttamente o tramite i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., all'invio alle sezioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno degli animali selvatici ritrovati morti nell'area di competenza.

    Art. 3

    Anagrafe sanitaria 1. I responsabili legali delle strutture indicate alle precedenti lettere e), f), g), h), i), j), k), l), gia' titolari delle autorizzazioni previste dalla Legge regionale del 10 aprile 1996, n.8, ove non gia' registrate presso i Servizi Veterinari, presentano istanza di registrazione al Servizio Veterinario AA.SS.LL. competente per territorio entro tre mesi dalla pubblicazione sul BURC del presente Regolamento, allegando copia dell'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8.

    1. Il Servizio Veterinario di Sanita' Animale della ASL, ricevuta l'istanza di registrazione, verifica che i dati anagrafici del richiedente corrispondano a quelli riportati sull'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8.

    2. Per le strutture di allevamento indicate alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento, il Servizio Veterinario effettua un sopralluogo per rilevarne le coordinate geografiche. Entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il Servizio Veterinario della ASL assegna un codice aziendale ai sensi del Decreto Legislativo del 26 Ottobre 2010 n.200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini) e registra l'allevamento nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute (BDN). Gli allevamenti di cui alla lettera h) saranno indicati come 'Da autoconsumo' con i limiti massimi di capi previsti dalla Legge regionale del 10 aprile 1996, n. 8. Gli allevamenti di cui alle lettere i), e), j) saranno indicati come 'Ingrasso da macello'; gli allevamenti di cui alla lettera g) saranno indicati come 'Da riproduzione'.

    3. Per le strutture indicate alle lettere e), f), k), l), il Servizio Veterinario di Sanita' Animale della ASL, entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, invia...

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