LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2010, n. 1 - Sostegno alle attivita' di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 21 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. Con la presente legge la Regione Lombardia sostiene interventi finalizzati allo scopo di studiare, approfondire e mantenere viva la memoria dei fatti che hanno segnato la collettivita' nazionale e locale in relazione ai fondamenti e allo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica Italiana, riconoscendo in tale scopo una valenza educativa e formativa, in armonia con il decreto legislativo 20 aprile 1948, n. 322 (Dichiarazione di festa nazionale del giorno 25 aprile 1948, terzo anniversario della totale liberazione del territorio italiano), ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, con la legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti) e con la legge 4 maggio 2007, n. 56 (Istituzione del 'Giorno della memoria' dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) e in coerenza con quanto gia' fatto con le leggi regionali 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia), 14 febbraio 2008, n. 2 (Attivita' della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano) e 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere).

Art. 2

Ambito di applicazione 1. Ai fini della presente legge, per memoria si intende il ricordo attivo di fatti e avvenimenti che hanno fortemente contrassegnato il Novecento: l'avvento e la caduta della dittatura fascista, la Resistenza e la Liberazione, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti e fascisti, l'esodo giuliano-dalmata- istriano, la discussione e l'approvazione della Costituzione, il terrorismo e le stragi.

  1. Alle attivita' relative a fatti ed avvenimenti ed alla loro ricostruzione storica si accompagnano le iniziative per il ricordo dei protagonisti e delle vittime.

    Art. 3

    Interventi regionali 1. La Regione interviene a sostegno delle iniziative per la memoria, lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e supporto, la raccolta, la cura, il mantenimento e la messa a...

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