REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 9 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).
(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 61 del 29 dicembre 2010
LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazione all'articolo 6
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Al comma 7 dell'articolo 6 del regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia) la parola: 'nove' e' sostituita dalla seguente:
'otto'.
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 26
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L'articolo 26 del r.r. n. 13/2006 e' sostituito dal seguente:
'Art. 26 (Sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia). 1. Le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia, di seguito denominate sezioni integrate, sono servizi socio-educativi rivolti alle bambine e ai bambini in eta' compresa tra i ventiquattro mesi e i tre anni, volti ad agevolare il raccordo tra nido e scuola dell'infanzia, promuovendo la continuita' tra questi servizi anche attraverso una progettazione comune delle figure professionali coinvolte ed a favorire un inserimento graduale delle bambine e dei bambini alla scuola dell'infanzia. Possono essere frequentate anche dalle bambine e dai bambini che non hanno mai frequentato il nido o altri servizi educativi.
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Le sezioni integrate possono essere attivate esclusivamente presso una scuola dell'infanzia o un asilo nido. Non possono essere attivate sezioni integrate senza alcun rapporto diretto con le indicate strutture o presso servizi per la prima infanzia diversi da quelli indicati al presente comma.
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Le figure educative che operano nelle sezioni integrate devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali che disciplinano rispettivamente la scuola dell'infanzia e gli asili nido. Nelle sezioni integrate deve essere prevista anche una funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo.
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Il personale educativo operante all'interno della sezione integrata deve essere in rapporto massimo di una unita' ogni dieci bambine o bambini iscritti, tenendo conto dell'orario di funzionamento giornaliero e dell'articolazione dei turni di lavoro.
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All'interno della sezione integrata e' presente un ausiliario addetto ai servizi generali. E' possibile utilizzare anche personale ausiliario della scuola materna o del nido nel quale e' inserita la sezione...
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