REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 9 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 61 del 29 dicembre 2010

LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazione all'articolo 6

  1. Al comma 7 dell'articolo 6 del regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia) la parola: 'nove' e' sostituita dalla seguente:

    'otto'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'articolo 26

  2. L'articolo 26 del r.r. n. 13/2006 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 26 (Sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia). 1. Le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia, di seguito denominate sezioni integrate, sono servizi socio-educativi rivolti alle bambine e ai bambini in eta' compresa tra i ventiquattro mesi e i tre anni, volti ad agevolare il raccordo tra nido e scuola dell'infanzia, promuovendo la continuita' tra questi servizi anche attraverso una progettazione comune delle figure professionali coinvolte ed a favorire un inserimento graduale delle bambine e dei bambini alla scuola dell'infanzia. Possono essere frequentate anche dalle bambine e dai bambini che non hanno mai frequentato il nido o altri servizi educativi.

  3. Le sezioni integrate possono essere attivate esclusivamente presso una scuola dell'infanzia o un asilo nido. Non possono essere attivate sezioni integrate senza alcun rapporto diretto con le indicate strutture o presso servizi per la prima infanzia diversi da quelli indicati al presente comma.

  4. Le figure educative che operano nelle sezioni integrate devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali che disciplinano rispettivamente la scuola dell'infanzia e gli asili nido. Nelle sezioni integrate deve essere prevista anche una funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo.

  5. Il personale educativo operante all'interno della sezione integrata deve essere in rapporto massimo di una unita' ogni dieci bambine o bambini iscritti, tenendo conto dell'orario di funzionamento giornaliero e dell'articolazione dei turni di lavoro.

  6. All'interno della sezione integrata e' presente un ausiliario addetto ai servizi generali. E' possibile utilizzare anche personale ausiliario della scuola materna o del nido nel quale e' inserita la sezione...

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