LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 4 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 3 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la presente legge:

(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'articolo 96 della l.r. 1/2005

  1. Il comma 3 bis dell'articolo 96 della legge 3 gennaio 2005, n.

    1 (Norme per il governo del territorio), e' abrogato.

    Art. 2

    Modifiche all'articolo 105 quater della l.r. 1/2005

  2. Il comma 5 dell'articolo 105 quater della l.r. 1/2005 e' sostituito dal seguente:

    '5. La dimensione del campione da assoggettare alle verifiche di cui all'articolo 105 ter, comma 3, e' determinata mensilmente, nell'ambito di una percentuale che va da un massimo del 40 per cento ad un minimo dell' 1 per cento dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui viene effettuato il sorteggio. La dimensione del campione e' arrotondata, per eccesso, al numero pari piu' prossimo. Il campione da assoggettare a controllo e' costituito dai progetti individuati mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui e' effettuato il sorteggio e del restante 50 per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all'articolo 109.'.

  3. Dopo il comma 5 dell'articolo 105 quater e' inserito il seguente:

    '5 bis. Qualora, nel mese di riferimento di cui al comma 5, non siano stati depositati progetti da assoggettare a controllo a campione, sono comunque assoggettati a controllo almeno due progetti, da sorteggiare tra quelli presentati nei dodici mesi precedenti, con esclusione dei progetti gia' sorteggiati.'.

  4. Il comma 6 dell'articolo 105 quater della l.r. 1/2005 e' sostituito dal seguente:

    '6. La dimensione del campione da assoggettare a verifica e' stabilita con il regolamento di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g), che differenzia la percentuale in misura proporzionale al grado di sismicita' del sito in relazione a fasce di pericolosita'.'.

    Art. 3

    Modifiche all'articolo 107 della l.r. 1/2005

  5. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 1/2005, e' sostituita dalla seguente:

    'b) che, nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulti classificato come progetto di adeguamento, di miglioramento oppure si tratti di intervento locale, anche di riparazione, in conformita' a quanto disposto dalle norme tecniche individuate all'articolo 96, comma 1;'.

  6. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 107 e' aggiunta la seguente:

    'd bis) la zona...

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