LEGGE REGIONALE 21 settembre 2011, n. 19 - Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico.
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna parti I e II - n. 29 del 30 settembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha Approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione autonoma della Sardegna identifica come strumento strategico, nell'ambito dei precetti dello sviluppo sostenibile e dei principi generali previsti dalla presente legge, la promozione e la realizzazione di un sistema di campi da golf di interesse turistico che consenta la qualificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica, oltre che la sua diffusione in tutto l'ambito regionale.
Art. 2
Agevolazioni 1. La Regione, in attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, considera strategici gli interventi previsti dalla presente legge e introduce specifiche agevolazioni finalizzate ad assicurarne la realizzazione attraverso:
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la previsione di strumenti di semplificazione procedurale ed amministrativa, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti;
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l'introduzione di disposizioni speciali in materia di indici di edificabilita' nei confronti delle amministrazioni comunali.
Art. 3
Destinatari 1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente legge:
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enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro forme associative;
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societa' di capitali e consorzi di societa' anche con capitale misto pubblico/privato con sede legale in Sardegna;
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associazioni sportive regolarmente iscritte alla Federazione italiana golf.
Art. 4
Applicazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano:
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agli interventi per la realizzazione ex novo di campi da golf da almeno diciotto buche, omologati dalla Federazione italiana golf, disegnati da progettisti di dimostrata esperienza e qualificazione internazionale, che siano classificabili come campi di prima categoria dotati delle seguenti caratteristiche minime:
1) superficie minima di 85 ettari, comprendente il campo da gioco e le aree di salvaguardia e di rispetto, di cui almeno il 15 per cento destinato ad aree naturali di rispetto ambientale integrale;
2) lunghezza delle linee del percorso di gioco non inferiore a 6.300 metri;
3) 'par' non inferiore a 72;
4) impianto di irrigazione finalizzato al minor consumo idrico, con riutilizzazione dei reflui o utilizzo di altre risorse autonome che garantiscano la totale autosufficienza;
5) caduta 'drive' con distanze di rispetto di almeno 40 metri;
6) certificazione Eco management and audit scheme (EMAS) o Golf environment organization (GEO);
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agli interventi per la realizzazione di campi da golf di seconda categoria, con diciotto buche, che abbiano le caratteristiche dimensionali e tecniche definite per i campi di omologazione superiore a diciotto buche dalle norme deliberate, in data 21 luglio 2009, dal Consiglio federale dalla Federazione italiana golf ed atti ad ospitare competizioni di carattere nazionale;
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agli interventi relativi alla realizzazione dei servizi complementari dei campi da golf, necessari per la loro piena operativita', nonche' a quelli di realizzazione delle strutture ricettive alberghiere e residenziali ad essi connesse; le volumetrie destinate alle residenze non superano, comunque, il 60 per cento delle volumetrie complessive dell'intervento.
Art. 5
Norme generali 1. I progetti per gli interventi di cui all'art. 4 e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali e pertanto le scelte progettuali devono valorizzare le peculiarita' naturalistiche e geomorfologiche dei luoghi in cui si inseriscono, per consentire alle nuove strutture la maggiore integrazione possibile con le caratteristiche paesaggistiche preesistenti.
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I progetti dei nuovi campi da golf e l'ampliamento di quelli gia' esistenti assicurano:
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la compatibilita' con la tutela dei luoghi e l'assenza di un diretto impatto negativo sui sistemi ambientali piu' delicati;
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la localizzazione degli impianti in ambiti territoriali tali da consentire l'accesso diretto a strade di livello provinciale o statale, con un'orografia idonea allo sviluppo del percorso e un dislivello tra il punto piu' alto del percorso e quello piu' basso non superiore a 50 metri e che garantisca una adeguata disponibilita' di risorse idriche per usi domestici e irrigui tali da non incidere negativamente a carico dell'attuale sistema di distribuzione idrica, anche a fini agricoli;
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la valorizzazione dell'ambiente naturale preesistente e, per gli ampliamenti, l'aumento del rapporto tra superficie complessiva e superficie di gioco;
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l'armonizzazione degli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta all'indispensabile, salvo che essi interessino territori degradati in conseguenza di attivita' estrattive, di discarica o industriali e la presenza di ampi spazi di vegetazione naturale privi di qualsiasi tipo di manutenzione e di intervento umano;
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la predisposizione di una impiantistica tecnologica finalizzata al risparmio energetico e a quello idrico, sia attraverso la previsione di impianti di riutilizzo delle acque reflue e del riciclo dell'acqua di irrigazione eccedente, sia mediante la scelta di appropriate essenze per il tappeto erboso.
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E' vietata la costruzione di campi da golf in luoghi in cui sia dimostrato il danneggiamento della biodiversita'.
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La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzata ad adeguare il Piano paesaggistico regionale nel senso di consentire la realizzazione nella fascia costiera, e solo oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di nuove strutture residenziali e ricettive...
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