LEGGE REGIONALE 21 settembre 2011, n. 19 - Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna parti I e II - n. 29 del 30 settembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha Approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione autonoma della Sardegna identifica come strumento strategico, nell'ambito dei precetti dello sviluppo sostenibile e dei principi generali previsti dalla presente legge, la promozione e la realizzazione di un sistema di campi da golf di interesse turistico che consenta la qualificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica, oltre che la sua diffusione in tutto l'ambito regionale.

Art. 2

Agevolazioni 1. La Regione, in attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, considera strategici gli interventi previsti dalla presente legge e introduce specifiche agevolazioni finalizzate ad assicurarne la realizzazione attraverso:

  1. la previsione di strumenti di semplificazione procedurale ed amministrativa, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti;

  2. l'introduzione di disposizioni speciali in materia di indici di edificabilita' nei confronti delle amministrazioni comunali.

    Art. 3

    Destinatari 1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente legge:

  3. enti locali territoriali, altri enti pubblici e loro forme associative;

  4. societa' di capitali e consorzi di societa' anche con capitale misto pubblico/privato con sede legale in Sardegna;

  5. associazioni sportive regolarmente iscritte alla Federazione italiana golf.

    Art. 4

    Applicazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano:

  6. agli interventi per la realizzazione ex novo di campi da golf da almeno diciotto buche, omologati dalla Federazione italiana golf, disegnati da progettisti di dimostrata esperienza e qualificazione internazionale, che siano classificabili come campi di prima categoria dotati delle seguenti caratteristiche minime:

    1) superficie minima di 85 ettari, comprendente il campo da gioco e le aree di salvaguardia e di rispetto, di cui almeno il 15 per cento destinato ad aree naturali di rispetto ambientale integrale;

    2) lunghezza delle linee del percorso di gioco non inferiore a 6.300 metri;

    3) 'par' non inferiore a 72;

    4) impianto di irrigazione finalizzato al minor consumo idrico, con riutilizzazione dei reflui o utilizzo di altre risorse autonome che garantiscano la totale autosufficienza;

    5) caduta 'drive' con distanze di rispetto di almeno 40 metri;

    6) certificazione Eco management and audit scheme (EMAS) o Golf environment organization (GEO);

  7. agli interventi per la realizzazione di campi da golf di seconda categoria, con diciotto buche, che abbiano le caratteristiche dimensionali e tecniche definite per i campi di omologazione superiore a diciotto buche dalle norme deliberate, in data 21 luglio 2009, dal Consiglio federale dalla Federazione italiana golf ed atti ad ospitare competizioni di carattere nazionale;

  8. agli interventi relativi alla realizzazione dei servizi complementari dei campi da golf, necessari per la loro piena operativita', nonche' a quelli di realizzazione delle strutture ricettive alberghiere e residenziali ad essi connesse; le volumetrie destinate alle residenze non superano, comunque, il 60 per cento delle volumetrie complessive dell'intervento.

    Art. 5

    Norme generali 1. I progetti per gli interventi di cui all'art. 4 e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali e pertanto le scelte progettuali devono valorizzare le peculiarita' naturalistiche e geomorfologiche dei luoghi in cui si inseriscono, per consentire alle nuove strutture la maggiore integrazione possibile con le caratteristiche paesaggistiche preesistenti.

    1. I progetti dei nuovi campi da golf e l'ampliamento di quelli gia' esistenti assicurano:

  9. la compatibilita' con la tutela dei luoghi e l'assenza di un diretto impatto negativo sui sistemi ambientali piu' delicati;

  10. la localizzazione degli impianti in ambiti territoriali tali da consentire l'accesso diretto a strade di livello provinciale o statale, con un'orografia idonea allo sviluppo del percorso e un dislivello tra il punto piu' alto del percorso e quello piu' basso non superiore a 50 metri e che garantisca una adeguata disponibilita' di risorse idriche per usi domestici e irrigui tali da non incidere negativamente a carico dell'attuale sistema di distribuzione idrica, anche a fini agricoli;

  11. la valorizzazione dell'ambiente naturale preesistente e, per gli ampliamenti, l'aumento del rapporto tra superficie complessiva e superficie di gioco;

  12. l'armonizzazione degli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta all'indispensabile, salvo che essi interessino territori degradati in conseguenza di attivita' estrattive, di discarica o industriali e la presenza di ampi spazi di vegetazione naturale privi di qualsiasi tipo di manutenzione e di intervento umano;

  13. la predisposizione di una impiantistica tecnologica finalizzata al risparmio energetico e a quello idrico, sia attraverso la previsione di impianti di riutilizzo delle acque reflue e del riciclo dell'acqua di irrigazione eccedente, sia mediante la scelta di appropriate essenze per il tappeto erboso.

    1. E' vietata la costruzione di campi da golf in luoghi in cui sia dimostrato il danneggiamento della biodiversita'.

    2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzata ad adeguare il Piano paesaggistico regionale nel senso di consentire la realizzazione nella fascia costiera, e solo oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di nuove strutture residenziali e ricettive...

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