LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2012, n. 9 - Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 29 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Erogazione contributi di esercizio 1. L'erogazione dei contributi di esercizio da parte della Regione, nonche' da parte di quei comuni che risultano destinatari delle risorse finanziare per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano, avviene nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e dei principi di semplificazione amministrativa e di trasparenza.

  1. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i termini e le modalita' per la presentazione della documentazione a corredo delle domande di contributo delle aziende di trasporto pubblico locale. Il provvedimento costituisce, per i comuni di cui al comma 1, direttiva per gli atti di competenza.

  2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale regolati da contratti di servizio, ancorche' finanziati da fondi pubblici. Per essi valgono le norme dei rispettivi contratti.

    Art. 2

    Regime transitorio 1. In sede di prima applicazione e, in ogni caso, fino all'adozione delle nuove modalita' di cui al comma 2 dell'art. 1 e, in ogni caso, fino alla definizione dei contratti di servizio, i soggetti beneficiari dei contributi trasmettono, anche in formato elettronico, alla Regione ovvero al Comune concedente destinatario dei trasferimenti regionali:

    1. per l'erogazione dell'acconto:

      1) domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa della quale va indicata l'esatta denominazione, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A. e l'iscrizione al registro delle imprese;

      2) prospetto analitico, secondo il modello predisposto dalla direzione regionale competente, dal quale si evincano le percorrenze assentite e quelle effettivamente rese e riferite all'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Nel prospetto, reso dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa', le percorrenze devono essere distinte per linea e tipologia di servizio;

    2. per il saldo:

      1) domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa della quale va indicata l'esatta denominazione, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A. e...

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