REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 1 - Modificazioni al regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazioni dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 13 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

il seguente regolamento:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 56

  1. L'art. 56 del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 56 (Esercizio delle funzioni). - 1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvede un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale nomina anche un revisore dei conti supplente, per i casi di assenza o impedimento del membro effettivo. Il revisore dei conti, dotato di adeguata professionalita', dura in carica tre anni e puo' essere rinominato per non piu' di due volte nello stesso ambito territoriale.

  2. Al revisore dei conti nominato ai sensi del comma 1 e' affidato il riscontro di piu' istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'aggregazione e' operata dalla struttura regionale competente in materia di istruzione tenuto conto:

    1. della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;

    2. della vicinanza o del facile collegamento tra le diverse sedi;

    3. della situazione geografica o ambientale in cui operano le istituzioni scolastiche.

  3. I revisori dei conti esterni all'Amministrazione regionale sono nominati tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Ad essi spetta un compenso onnicomprensivo, correlato all'effettiva attivita' svolta, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di nomina e corrisposto dalle istituzioni scolastiche.

  4. I revisori dei conti interni all'Amministrazione regionale sono nominati tra gli iscritti nel registro di cui al comma 5.

    L'attivita' degli stessi e' svolta a titolo gratuito.

  5. La struttura regionale competente in materia di istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore alla categoria D di cui...

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