REGOLAMENTO REGIONALE 20 febbraio 2010, n. 1 - Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuzione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 6 marzo 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7
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Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 'Regolamento di attuazione dell'art.
36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)' le parole: 'di taglio l'anno' sono sostituite dalle seguenti: 'di taglio per stagione silvana'.
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La lettera e) del comma 2 dell'art. 12 del r.r. n. 7/2005 e' abrogata.
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Dopo il comma 2 dell'art. 12 del r.r. n. 7/2005 e' inserito il seguente:
'2-bis. Nei boschi inclusi nei siti e nelle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, si applica quanto previsto dall'art. 53.'.
Art. 2
Sostituzione dell'art. 53 del r.r. n. 7/2005
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L'art. 53 del r.r. n. 7/2005 e' sostituito dal seguente:
'Art. 53 (Boschi inclusi nei siti di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE). - 1. Gli interventi di utilizzazione di soprassuoli in aree incluse nei siti e nelle zone di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE devono attenersi alle misure di conservazione adottate ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 357/1997 e dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 29/1997 e, per quanto non espressamente sancito dalle stesse, alle norme del presente regolamento.
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Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 357/1997 e successive modifiche, quando ricorrano una o piu' delle seguenti condizioni:
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l'estensione delle tagliate, ecceda i limiti indicati all'art. 19;
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si tratti di soprassuoli governati a ceduo di eta' elevata, oppure di fustaie di eta' doppia dei turni minimi previsti per le fustaie;
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la proposta di utilizzazione del soprassuolo non sia in continuita' con la gestione ordinaria e continuata del soprassuolo finora adottata;
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gli interventi di utilizzazione intercalare determinino:
1) per i boschi cedui: il rilascio a dote di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quello indicato dal regolamento per questo tipo di intervento;
2) per le fustaie: l'asportazione di un volume...
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