LEGGE REGIONALE 2 marzo 2010, n. 8 - Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21. (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 23 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni all'art. 1

  1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), e' aggiunta la seguente:

    'i-bis) le linee guida per l'introduzione, negli strumenti urbanistici, di criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di trasformazione edilizia e urbanistica;'.

  2. Dopo la lettera i-bis) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2008, come inserita dal comma 1, e' aggiunta la seguente:

    'i-ter) l'istituzione e la promozione di un contrassegno di qualita' per installatori e imprese edili.'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 3

  3. L'art. 3 della legge regionale n. 21/2008 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini del contenimento dei consumi energetici, agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto dei seguenti interventi:

    1. trasformazione edilizia di cui all'art. 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e alle relative disposizioni attuative, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare;

    2. ampliamento superiore al 20 per cento del volume preesistente;

    3. nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, intesi quali impianti deputati al controllo di parametri fisici che influenzano il comfort termoigrometrico e la qualita' dell'aria, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;

    4. sostituzione di generatori di calore e di unita' frigorifere;

    5. demolizione e ricostruzione a pari volumetria o con aumento del volume preesistente.

  4. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini della certificazione energetica, a tutti gli edifici di cui all'art.

    3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.

    4, comma 4, della legge n. 9 gennaio 1991, n. 10), secondo quanto previsto all'art. 7.

  5. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

    1. gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;

    2. i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo. Il comfort degli addetti non rientra nelle predette esigenze;

    3. gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile;

    4. i locali non dotati di un sistema di climatizzazione invernale, purche' scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, definiti con deliberazione della Giunta regionale.

  6. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali e del paesaggio, qualora dall'applicazione della presente legge possa derivare un'alterazione degli edifici stessi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni della presente legge possono non essere applicate o essere applicate parzialmente compatibilmente con le esigenze di tutela, fatto salvo l'obbligo di redigere l'attestato di certificazione energetica nei casi di cui all'art. 7.

  7. Per gli edifici di cui al comma 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' in ogni caso stabilire prescrizioni specifiche semplificate rispetto a quelle di cui alla presente legge.'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 4

  8. L'art. 4 della legge regionale n. 21/2008 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4 (Metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici). - 1. Sulla base degli obiettivi di pianificazione energetica regionale e delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica statale e comunitaria vigente in materia, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per la determinazione degli indicatori climatici e le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, eventualmente differenziate in funzione della destinazione d'uso e della complessita' degli stessi.'.

    Art. 4

    Modificazioni all'art. 5

  9. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2008, le parole: 'espressi dall'indice di prestazione energetica (Indice EP), definiti a livello regionale e statale per le diverse tipologie di edifici di nuova costruzione' sono sostituite dalle seguenti:

    'espressi dall'indice di prestazione energetica globale (Indice EPgl), approvati con deliberazione della Giunta regionale per le diverse tipologie di edifici.'.

  10. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2008, le parole: 'all'Indice EP' sono sostituite dalle seguenti: 'all'Indice EPgl'.

    Art. 5

    Sostituzione dell'art. 6

  11. L'art. 6 della legge regionale n. 21/2008 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 6 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici). - 1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica approvati con deliberazione della Giunta regionale.

  12. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici riguardano:

    1. le caratteristiche e le prestazioni termiche dell'involucro edilizio;

    2. le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di climatizzazione invernale;

    3. le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di climatizzazione estiva;

    4. le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;

    5. le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di illuminazione artificiale.'.

    Art. 6

    Sostituzione dell'art. 7

  13. L'art. 7 della legge regionale n. 21/2008 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 7 (Certificazione energetica degli edifici). - 1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della legge regionale n. 11/1998, e' dotato, a cura del proprietario o di chi ne ha titolo, di un attestato di certificazione energetica. La Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' stabilire ulteriori casi per i quali e' necessario predisporre l'attestato di certificazione energetica.

  14. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale. Eventuali semplificazioni della relativa metodologia di calcolo possono essere introdotte, con deliberazione della Giunta regionale, per particolari destinazioni d'uso degli edifici e per gli edifici situati in zone caratterizzate da condizioni climatiche che rendano trascurabili...

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