LEGGE REGIONALE 14 giugno 2011, n. 14 - Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 28 giugno 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Al fine di favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, la presente legge disciplina la concessione da parte della Regione di contributi per le imprese che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca.

  1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, relativo alla dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

    Art. 2

    Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge le nuove imprese innovative classificate come piccole imprese, secondo la vigente definizione comunitaria di piccola media impresa (PMI).

  2. Ai fini della concessione dei contributi, le imprese di cui al comma 1 devono:

    1. essere costituite da non piu' di tre anni;

    2. avere sede operativa nel territorio regionale.

  3. Sono considerate imprese innovative le imprese che possono dimostrare che i costi di ricerca e di sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale dei costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione del contributo.

  4. Nel caso di start-up senza antefatti finanziari, sono considerate imprese innovative quelle che possono dimostrare che le spese per la ricerca e lo sviluppo rappresentano almeno il 15 per cento del totale delle spese operative, riferite ad un periodo almeno semestrale, nella revisione contabile del loro periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.

  5. Le imprese innovative di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 35 del regolamento (CE) n. 800/2008 una sola volta nel periodo in cui corrispondono alla definizione di nuove imprese innovative ai sensi del medesimo regolamento.

    Art. 3

    Tipologia degli interventi 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, i contributi sono concessi nella misura massima del 75 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di piani di sviluppo delle imprese e nei limiti dell'importo massimo di 300.000 euro per impresa.

  6. Nei limiti di cui al comma 1, i contributi sono erogati per stati di avanzamento annuali...

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