LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 62 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2010, n. 31, recante «Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 12 gennaio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 31/2010

  1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e' sostituito dal seguente:

    '2. Qualora lo scarico finale delle acque reflue urbane di cui al comma 1 sia costituito anche da scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati altresi' i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso allegato'.

  2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2010 e' sostituito dal seguente:

    '3. I limiti previsti al comma 2 si applicano qualora il gestore del servizio idrico integrato o il comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 decreto legislativo n. 152/2006, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'art. 107 decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della tabella 3, colonna 'scarico in rete fognaria' dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi dell'art. 128, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attivita' industriale. I risultati di detti controlli sono a disposizione dell'autorita' competente'.

  3. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2010, e' sostituito dal seguente:

    '6. In occasione dell'adeguamento dell'autorizzazione di cui al comma 4, il gestore del servizio idrico integrato o il comune, nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n.

    152/2006, presentano alla provincia competente l'elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in...

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