LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 36 - Ulteriori disposizioni di razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale e in materia di servizi sociali e di cooperazione internazionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 28 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) 1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente:

's-bis) centro di riferimento regionale: assetto organizzativo dell'Azienda sanitaria e dei soggetti erogatori pubblici o equiparati e accreditati, caratterizzato da un'elevata qualificazione professionale e da una significativa attrazione intra ed extra regionale'.

Art. 2

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 41/2006

  1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente:

    '2s-bis). La Giunta regionale individua i centri di riferimento regionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera s-bis), nei casi in cui l'andamento epidemiologico lo giustifichi, e comunque senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Regionale.'.

    Art. 3

    Modifica dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006

  2. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente:

    '3-bis. Nei casi di accorpamento di due o piu' strutture complesse, conseguenti alla rideterminazione degli assetti organizzativi aziendali, l'attribuzione degli incarichi di struttura complessa e' effettuata dal direttore generale a seguito di selezione interna nel rispetto, per quanto compatibili, dei criteri e delle procedure di cui ai commi 2 e 3. Alle procedure di selezione partecipano i dirigenti incaricati delle strutture complesse accorpate.'.

    Art. 4

    Modifica dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2006

  3. Dopo il comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente:

    '2-bis. Nelle materie di cui al comma 2, l'Agenzia, nei confronti delle Aziende sanitarie e degli enti del Servizio sanitario regionale:

    1. emana atti di indirizzo;

    2. svolge funzioni ispettive.'.

    Art. 5

    Modifica dell'art. 65 della legge regionale n. 41/2006

  4. Alla fine del comma 2, dell'art. 65 della legge regionale n.

    41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: 'e adotta proprie determinazioni nelle materie di competenza dell'Agenzia stessa'.

    Art. 6

    Proroga della vigenza del Protocollo d'intesa Regione-Universita' 1. Il Protocollo d'intesa di cui all'art. 12 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni tra Regione Liguria e Universita' degli studi di Genova, stipulato in data 17 marzo 2004, dispiega i propri effetti, nelle more delle procedure per la sua revisione, fino alla stipula del nuovo Protocollo e comunque non oltre...

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