LEGGE REGIONALE 28 maggio 2012, n. 23 - Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 1° giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Oggetto della legge 1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale di riferimento, istituisce e disciplina le funzioni dell'Autorita' portuale regionale, di seguito denominata autorita'.

  1. L'Autorita' esercita le funzioni di cui alla presente legge, nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo.

    Art. 2

    Natura dell'Autorita' 1. L'autorita' e' un ente dipendente della Regione, con personalita' giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, dotato di autonomia tecnico-giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile secondo quando previsto dalla presente legge e ha la sede principale a Viareggio e la sede distaccata a Porto Santo Stefano.

    Art. 3

    Funzioni istituzionali dell'autorita' 1. L'autorita' svolge le seguenti funzioni:

    1. adozione del piano annuale delle attivita';

    2. pianificazione delle aree portuali;

    3. progettazione e realizzazione delle opere portuali;

    4. gestione e manutenzione delle aree portuali;

    5. rilascio e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali;

    6. formulazione, con le procedure di cui all'art. 6, comma 2, e art. 9, comma 2, lettera d), della proposta di bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, e della proposta di bilancio di esercizio, per gli adempimenti previsti dall'art. 18.

      Art. 4

      Organi e commissione consultiva dell'autorita' 1. Sono organi dell'autorita':

    7. un comitato portuale per ciascun porto di cui all'art. 1, comma 2;

    8. il segretario generale;

    9. il collegio dei revisori dei conti.

  2. Per ciascun porto e' istituita la commissione consultiva di cui all'art. 12.

    Art. 5

    Composizione del comitato portuale 1. Ciascun comitato portuale e' composto:

    1. dal Presidente della Giunta regionale, che assume le funzioni di presidente del comitato stesso, o suo sostituto;

    2. dall'assessore regionale in materia di trasporti o suo sostituto;

    3. dal presidente della provincia territorialmente interessata, o suo sostituto;

    4. dal sindaco del comune territorialmente interessato, o suo sostituto;

    5. dal presidente della camera di commercio territorialmente interessata, o da un membro della giunta camerale da lui delegato.

  3. Il presidente del comitato portuale convoca e presiede ciascun comitato portuale. In caso di sua assenza o impedimento il comitato portuale e' presieduto dall'assessore regionale in materia di trasporti.

  4. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell'assessore regionale in materia di trasporti, il comitato portuale e' presieduto dal sostituto del Presidente della Giunta regionale.

  5. Previa intesa con l'amministrazione statale competente, puo' far parte del comitato portuale un rappresentante dell'autorita' marittima territorialmente competente, che partecipa con voto consultivo.

  6. Le riunioni del comitato portuale sono valide con la presenza di almeno tre componenti.

  7. Il comitato portuale assume validamente le proprie determinazioni con la maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

  8. La partecipazione alle sedute del comitato portuale non comporta la corresponsione di alcuna indennita', gettone di presenza o rimborso spese.

    Art. 6

    Funzioni dei comitati portuali 1. Ciascun comitato portuale:

    1. adotta il piano regolatore portuale;

    2. approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni, delibera, su proposta del segretario generale, il rilascio delle autorizzazioni e, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni;

    3. approva la relazione annuale sull'attivita' svolta e sulla gestione del porto.

  9. Ciascun comitato portuale esprime inoltre parere alla Giunta regionale sui seguenti atti:

    1. il piano annuale delle attivita' dell'autorita';

    2. il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, nonche' il bilancio di esercizio dell'autorita'.

    Art. 7

    Segretario generale dell'autorita' 1. Il segretario generale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il sindaco del comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati, tra soggetti di eta' non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equivalente, in discipline attinenti alle competenze dell'autorita' portuale, e di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale in settori attinenti alle competenze della medesima autorita'.

  10. Il segretario generale dura in carica cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.

  11. Il rapporto di lavoro del segretario generale e' disciplinato con contratto di diritto privato.

  12. L'incarico del segretario generale ha carattere di esclusivita' e, per i dipendenti pubblici, e' subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorita'.

  13. Il trattamento economico del segretario generale e' determinato dalla Giunta regionale in misura pari alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze.

    Art. 8

    Cessazione dell'incarico di segretario generale 1. Il contratto prevede la revoca dell'incarico e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nei casi previsti dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed inoltre, in caso di mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal comitato portuale, per cause imputabili alla responsabilita' dello stesso segretario generale.

    Art. 9

    Funzioni del segretario generale 1. Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'autorita' ed e' responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima.

  14. Il segretario generale:

    1. elabora il piano regolatore portuale;

    2. elabora il piano annuale delle attivita';

    3. elabora la relazione annuale sull'attivita' svolta e sulla gestione del porto;

    4. predispone il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale...

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