LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2010, n. 5 - Disciplina delle modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

(Pubblicata nel S.O. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 3 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), disciplina modalita' e criteri per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge e promuove un'adeguata formazione in materia sismica.

  1. La Regione favorisce indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione del programma di prevenzione sismica di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).

    Art. 3 (Funzioni di amministrazione attiva della Regione) 1. La Regione esercita:

    1. le funzioni amministrative di cui agli articoli 94, 96, 97 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 in materia di opere pubbliche la cui esecuzione e' di competenza della Regione;

    2. le funzioni di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/ 2001.

    Art. 4 (Funzioni amministrative delegate alla provincia) 1. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

  2. Sono e restano delegate alla provincia competente per territorio le funzioni gia' esercitate dall'ufficio tecnico regionale ai sensi del Capo I, del Capo II e del Capo IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

  3. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale di cui agli articoli 68, 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, in merito ai controlli e accertamenti delle violazioni.

  4. Per semplificare le procedure e contenere i tempi, agevolare il compito dei tecnici e garantire efficienza e tempestivita' degli accertamenti, le province, ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica previste dalla normativa tecnica in materia, dal Capo IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dalla presente legge, possono costituire uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati.

  5. Le province adottano, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il provvedimento di organizzazione per la costituzione degli uffici di vigilanza e controllo di cui al comma 4.

    Art. 5 (Funzioni amministrative trasferite alla provincia) 1. Sono e restano trasferite alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative, gia' conferite con legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), concernenti le opere di cui all'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), salvo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 3.

    Art. 6 (Funzioni del Comune) 1. Il comune competente per territorio esercita le funzioni di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n.

    380/2001 conferite ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

    Art. 7 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti:

    1. tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardano le strutture o alterano l'entita' e/o la distribuzione dei carichi;

    2. alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).

  6. Agli effetti della presente legge per variante sostanziale al progetto ai fini sismici si intende quella che comporta qualunque intervento sulle strutture, salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 3.

  7. La Giunta regionale, con proprio atto, individua:

    1. gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumita';

    2. i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale.

  8. Ai casi di cui al comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo.

    Art. 8 (Autorizzazione sismica) 1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicita', individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i lavori di cui all'articolo 7, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, rilasciata dall'autorita' competente.

  9. Sono altresi' soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicita', individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001:

    1. gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

    2. i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

    3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita', durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008...

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