LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 21 - Modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 'Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro' e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 15 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 'Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro' 1. L'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e' sostituito dal seguente:

'Art. 42

Contratto di apprendistato 1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 'Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247':

  1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

  2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

  3. apprendistato di alta formazione e ricerca.

    1. Al fine del comma 1, la Giunta regionale:

  4. definisce la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

  5. disciplina l'offerta formativa pubblica integrativa della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, programmandola annualmente nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di criteri selettivi che assicurino priorita' ai percorsi di primo inserimento lavorativo e di alternanza scuola lavoro;

  6. definisce, d'intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale, le modalita' di riconoscimento della qualifica prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

  7. definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i profili che attengono alla formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

  8. disciplina le modalita' di certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

    1. La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi interprofessionali di cui all'articolo 47, adeguate iniziative per...

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