LEGGE REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1 - Nuove disposizioni in materia di segretari comunali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige n. 18/I-II del 4 maggio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Collocamento in disponibilita' dei segretari comunali per sopraggiunta oggettivita' incompatibilita' ambientale 1. Dopo l'art. 59-bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:

'Art. 59-ter (Collocamento in disponibilita' dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilita' ambientale) 1. Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilita' ambientale tra il segretario comunale e il Sindaco da cui egli dipende funzionalmente, il Consiglio comunale puo' deliberare il collocamento in disponibilita' del segretario stesso. A tal fine, l'incompatibilita' ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale.

  1. L'adozione dell'atto di collocamento in disponibilita' di cui al comma 1, deve essere preceduta dalla richiesta motivata del Sindaco, rivolta alla commissione di cui al comma 3, di accertamento della situazione di incompatibilita' ambientale. L'invio della richiesta deve essere comunicato al segretario comunale.

  2. La Giunta provinciale istituisce una commissione di tre membri incaricata di accertare le situazioni di oggettiva incompatibilita' ambientale tra i segretari comunali e i Sindaci. Due componenti della commissione, con esperienza di gestione del personale, sono proposti in modo vincolante, rispettivamente, dal Consiglio delle autonomie o dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Qualora la proposta non venga formulata entro trenta giorni dalla richiesta della Giunta provinciale, la Giunta stessa ha facolta' di procedere comunque alla nomina. Il terzo componente, che presiede la commissione, e' proposto in modo vincolante di comune accordo tra il Consiglio delle autonomie o dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Egli deve necessariamente appartenere ad una delle seguenti categorie: difensore civico o chi ha svolto in precedenza tale funzione, magistrati, anche in quiescenza, professori o ricercatori universitari di ruolo, componente fisso della commissione di conciliazione presso l'ufficio servizio lavoro della Provincia autonoma. In caso di disaccordo, la Giunta provinciale formula al Presidente del Tribunale ordinario, rispettivamente, di Trento o di Bolzano, una domanda d'indicazione del presidente della commissione. La Giunta provinciale disciplina la durata in carica della commissione, le indennita' dei suoi componenti, nonche' l'organizzazione interna e le procedure da seguire nello svolgimento dei lavori. Alla copertura delle spese per il funzionamento della commissione e per le indennita' dei suoi componenti si provvede mediante il fondo per la gestione dei segretari in disponibilita'.

  3. La commissione valuta la sussistenza dello stato di oggettiva incompatibilita' ambientale tra il segretario comunale e il Sindaco, senza entrare nel merito della sussistenza o meno di eventuali inadempimenti che possano dar luogo a responsabilita' disciplinare, ai sensi e secondo le procedure previste dalla normativa legale e contrattuale vigente, che non e' oggetto di disciplina da parte del presente articolo.

  4. Il...

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