LEGGE REGIONALE 9 novembre 2011, n. 39 - Disposizioni in materia di entrate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 71 del 10 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Abolizione dell'imposta regionale sulla benzina di autotrazione e contestuale incremento della tassa automobilistica regionale 1. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione istituita con l'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)', cessa di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'importo della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e' aumentato del 10%.

  2. Le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica regionale di cui al comma 2, per un importo fino a € 13.000.000,00, sono destinate alle finalita' di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)', in sostituzione del gettito dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

    Art. 2

    Modifiche alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 35

  3. L'art. 3 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3 (Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo). - 1. Al fine di finanziare gli interventi previsti dalla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 recante 'Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo' la Giunta regionale e' autorizzata per l'anno 2011 all'approvazione delle attivita' di promozione a favore dell'Aeroporto d'Abruzzo con un intervento finanziario massimo di euro 4 milioni.

  4. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego delle seguenti risorse finanziarie:

    1. quanto a euro 1,2 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 recante 'Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo', a valere sul cap. 242432 - UPB...

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