LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 25 - Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 5 ottobre 2011

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre 1. Al fine di agevolare nel territorio regionale il passaggio della radiodiffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, le autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualita' relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla vigente normativa nazionale e regionale, sono disciplinate dalla presente legge.

  1. L'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione con potenza massima irradiata in singola antenna non superiore a 7 watt o la modifica di impianti esistenti anche al di sopra di 7 watt implicanti solo la variazione della frequenza o la riduzione della potenza installata e' soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto. La comunicazione comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonche' l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300

    GHz).

  2. L'installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt o la modifica di impianti esistenti non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2 e' soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA) di...

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