LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 25 - Modificazioni alle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), e 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 46 dell'8 novembre 2011) Art. 1
Modificazione all'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18
1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), le parole: 'in conto capitale' sono soppresse.
Art. 2
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2008
1. (1) (1) Sostituisce l'art. 2 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.
Art. 3
Modificazioni all'art. 3 della legge regionale n. 18/2008
1. L'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2008 e' sostituito dal seguente: 'I contributi sono concessi per gli interventi di seguito elencati per ordine di priorita':'.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e di pannelli informativi'.
3. (2) 4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 18/2008, prima delle parole: 'Sono ammesse a contributo', sono inserite le seguenti:
'Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis,'.
5. (3) (2) Aggiunge la lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.
(3) Aggiunge il comma 3-bis del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.
Art. 4
Modificazione all'art. 4 della legge regionale n. 18/2008
1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2008, le parole: ', nel rispetto della regola degli aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente' sono sostituite dalle seguenti: ', nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio'.
Art. 5
Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2008
1. (4) (4) Sostituisce l'art. 5 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.
Art. 6
Modificazioni all'art. 6 della legge regionale n. 18/2008
1. (5) 2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2008 e' abrogato.
(5) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.
Art. 7
Modificazione all'art. 7 della legge regionale 18/2008
1. (6) (6) Sostituisce il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.
Art. 8
Modificazione all'art. 9 della legge regionale 18/2008
1. (7) (7) Modifica il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18.
Art. 9
Modificazione all'art. 29 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20
1. (8) (8) Modifica il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20.
Art...
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