LEGGE REGIONALE 3 giugno 2013, n. 29 - Norme in materia di attivita' di acconciatore. (13R00348)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 28 del 7 giugno 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Definizione 1. L'attivita' professionale di acconciatore, come definita dall'articolo 2, comma 1 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore) e' esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti e comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie. 3. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1, possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici). 4. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela...

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