REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2012, n. 11 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28).

(Pubblicato nel Suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale dell'Umbria - serie generale - n. 32 del 25 luglio 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni ed integrazioni all'art. 1

  1. Il comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28), e' sostituito dal seguente:

    '3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della l.r. 28/2001 tutti gli interventi di cui al Titolo II o autorizzati ai sensi dello stesso Titolo II sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n.

    137).'.

  2. Il comma 4 dell'articolo 1 del r.r. 7/2002, e' sostituito dal seguente:

    '4. Per gli interventi che interessano aree o ambiti territoriali tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. n. 42/2004, delle norme comunitarie di cui alla Direttiva del Consiglio 92/43 CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e delle norme in materia di parchi ed aree protette, restano ferme le rispettive discipline vigenti.'.

  3. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del r.r. 7/2002, e' aggiunto il seguente:

    '4-bis. Nel caso di interventi edilizi che interessano i terreni vincolati per scopi idrogeologici, si applica quanto stabilito dall'articolo 22-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attivita' edilizia), fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della stessa l.r. 1/ 2004.'.

    Art. 2

    Integrazione all'art. 4

  4. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del r.r. 7/2002, sono aggiunti i seguenti:

    '3-bis. Per il mancato adempimento previsto al comma 1, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

    3-ter. Nel caso di interventi selvicolturali conto terzi eseguiti da ditte boschive non iscritte all'elenco di cui all'articolo 9 della l.r. 28/2001, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori, dandone comunicazione all'ente competente per territorio ai fini dell'emissione di un'ordinanza di sospensione, e si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 3 ed 11 della l.r. 28/2001.

    3-quater. Nel caso di interventi selvicolturali non finalizzati a soddisfare i fabbisogni dell'azienda agricola ed eseguiti con operatori non muniti di patentino ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 28/2001, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 3 ed 11 della l.r. 28/2001.'.

    Art. 3

    Modificazione e integrazione all'art. 5

  5. Il comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 7/2002, e' sostituito dal seguente:

    '2. Nei boschi di alto fusto le piante che si intendono abbattere devono essere contrassegnate sull'intera superficie di intervento, con vernice indelebile o con impronta del martello forestale.'.

  6. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 7/2002, e' aggiunto il seguente:

    '2-bis. Nei boschi cedui in conversione le piante che si intendono abbattere devono essere contrassegnate, su una superficie dimostrativa non inferiore al venti per cento della superficie di intervento, con vernice indelebile o con impronta del martello forestale.'.

    Art. 4

    Modificazione ed integrazioni all'art. 6

  7. Il comma 4 dell'articolo 6 del r.r. 7/2002, e' sostituito dal seguente:

    '4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal PPT di superficie accorpata superiore a cinque ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalita' previste all'articolo 5, commi 2, 2-bis, 3 e 4.'.

  8. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del r.r. 7/2002, sono aggiunti i seguenti:

    '4-bis. Per i mancati adempimenti previsti al comma 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta contrassegnatura del bosco.

    4-ter. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori di cui al comma 4-bis gli stessi non vengano sospesi, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.'.

    Art. 5

    Modificazioni all'art. 8

  9. Al comma 1 dell'articolo 8 del r.r. 7/2002, le parole:

    'comunita' montana' sono sostituite dalle seguenti: 'unione speciale di comuni'.

  10. Al comma 2 dell'articolo 8 del r.r. 7/2002, le parole: 'dalle Comunita' montane' sono sostituite dalle seguenti: 'dalle unioni speciale di comuni'.

    Art. 6

    Modificazione all'art. 9

  11. Al comma 2 dell'articolo 9 del r.r. 7/2002, le parole: 'al limite altitudinale della vegetazione arborea attuale'' sono sostituite dalle seguenti: 'a quote superiori a 1.500 metri sul livello del mare'.

    Art. 7

    Modificazione all'art. 17

  12. Al comma 2 dell'articolo 17 del r.r. 7/2002, dopo le parole:

    'della l.r. 28/2001' sono aggiunte le seguenti: 'in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato'.

    Art. 8

    Modificazione all'art. 18

  13. Il comma 6 dell'articolo 18 del r.r. 7/2002 e' abrogato.

    Art. 9

    Modificazioni ed integrazioni all'art. 19

  14. Il comma 2 dell'articolo 19 del r.r. 7/2002 e' sostituito dal seguente:

    '2. L'ente competente per territorio stabilisce i casi in cui il materiale legnoso, che risulta alterato dagli agenti patogeni, deve essere completamente rimosso o distrutto.'.

  15. Al comma 3 dell'articolo 19 del r.r. 7/2002, dopo le parole:

    'di inadempienza.' e' aggiunto il seguente periodo: 'Nel caso che l'intervento venga effettuato direttamente dal proprietario deve essere presentata comunicazione di intervento conforme all'Allegato H.'.

  16. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 del r.r. 7/2002, sono aggiunti i seguenti:

    '4-bis. Nel caso di interventi eseguiti senza la comunicazione prevista al comma 3, gli organi di vigilanza possono intimare la sospensione dei lavori e si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

    4-ter. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori di cui al comma 4 bis gli stessi non vengano sospesi, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/ 2001.'.

    Art. 10

    Integrazione del r.r. 7/2002

  17. Dopo l'articolo 19 del r.r. 7/2002 e' aggiunto il seguente:

    'Art. 19-bis (Sostituzione nella gestione dei boschi) - 1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della l.r. 28/ 2001, l'Agenzia forestale regionale puo' sostituirsi, su indicazione dell'unione speciale di comuni o della Regione, nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado nei seguenti casi:

    1. per la realizzazione di fasce antincendio nelle aree a rischio di incendio;

    2. nel caso ricorrente all'articolo 18, comma 4;

    3. nel caso di instabilita' fisico-meccanica di soprassuoli posti al margine di strutture, infrastrutture o aree ad uso pubblico.'.

    Art. 11

    Modificazione all'art. 20

  18. Al comma 6 dell'articolo 20 del r.r. 7/2002, le parole: 'per i motivi indicati al comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'da parte di animali pascolanti,'.

    Art. 12

    Integrazione del r.r. 7/2002

  19. Dopo l'articolo 20 del r.r. 7/2002 sono aggiunti i seguenti:

    'Art. 20-bis (Realizzazione e manutenzione di appostamenti fissi di caccia) - 1. Negli appostamenti fissi di caccia realizzati in data successiva al 1° settembre 2012 ed autorizzati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono consentiti nel primo anno dal rilascio della suddetta autorizzazione e previa comunicazione all'ente competente per territorio, il taglio dei polloni su una superficie non superiore a 1.000 metri quadrati e la potatura e spalcatura degli alberi nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12.

  20. Negli appostamenti fissi esistenti alla data del 1° settembre 2012 sono consentiti l'abbassamento periodico dei polloni, previa preventiva comunicazione all'ente competente per territorio che rimane valida per i singoli periodi per i quali l'appostamento e' autorizzato su tutta la superficie gia' sottoposta a precedenti interventi di abbassamento, e la potatura e spalcatura degli alberi nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12.

  21. L'esecuzione di potature e spalcature in deroga a quanto stabilito all'articolo 12 puo' essere autorizzata dall'ente competente per territorio che puo' dettare opportune prescrizioni in relazione alla specie arborea, all'eta' e alle condizioni di salute delle piante interessate, al fine di garantire la stabilita' e vitalita' delle stesse.

  22. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, delle autorizzazioni per appostamento fisso, il titolare deve provvedere al taglio raso terra dei polloni precedentemente abbassati ai sensi dei commi 1 e 2.

  23. Per l'esecuzione di interventi in difformita' alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

  24. Per la mancata presentazione di comunicazione di intervento ai sensi dei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

  25. Per l'esecuzione di interventi senza l'autorizzazione di cui al comma 3 e la mancata esecuzione degli interventi previsti al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

  26. Per l'esecuzione di interventi difformi all'autorizzazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48, commi 9, lettera a) e 12 della l.r. 28/2001.

    Art. 20-ter (Gestione dei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali) - 1. Nei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali sono consentiti gli interventi e le operazioni disciplinanti dalla legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione ecommercio dei tartufi).

  27. Nel caso di interventi di...

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