LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2012, n. 2 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012 - 2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 18 gennaio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Entrate 1. E' approvato in € 5.736.912.533,40 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

  1. E' approvato in € 5.823.738.757,93 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2012, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di €

    305.000.000,00 risultante al 1° gennaio 2012.

    Art. 2

    Residui attivi 1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2011 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e' di € 2.353.276.000,00.

    Art. 3

    Accertamento, riscossione e versamento 1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2012 giusta lo stato di previsione dell'entrata.

    Art. 4

    Spese 1. E' approvato in € 5.736.912.533,40 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

  2. E' approvato in € 5.823.738.757,93 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

    Art. 5

    Residui passivi 1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2011 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e' di € 1.095.000.000,00.

    Art. 6

    Unita' previsionali di base 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate le singole unita' previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.

    Art. 7

    Contabilita' speciali 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate, nel loro complesso, le contabilita' speciali, iscritte nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa di competenza, per complessivi € 1.093.793.000,00.

    Art. 8

    Autonomia del consiglio regionale 1. L'unita' previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del consiglio regionale di cui alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 e' la 01.01.005 denominata 'Funzionamento del consiglio regionale'.

  3. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 25 marzo 2002, n.

    3, al bilancio annuale di previsione e' allegato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 del consiglio regionale.

    Art. 9

    Autorizzazione per impegni e pagamenti 1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2012, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'art. 4, comma 1.

  4. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2012, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'art. 4, comma 2.

    Art. 10

    Quadro generale riassuntivo 1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 previsto dall'art. 17 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.

    Art. 11

    Saldo finanziario 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, e' approvato il saldo finanziario positivo presunto di € 1.563.276.000,00, riportato nello stato di previsione dell'entrata, che e' destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli dei fondi di riserva 323600 (U.P.B. 15.01.003), 323700 (U.P.B.

    15.02.003), 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002), a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti, nonche' dei capitoli riportati nella Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2012, allegata alla presente legge, e del capitolo 12.01.001 - 81520 (piano di rientro deficit sanitari) a titolo di maggiori entrate da manovre fiscali regionali degli anni 2006, 2007 e 2008 destinate a copertura del piano di rientro dai deficit sanitari.

    Art. 12

    Termini di perenzione dei residui passivi 1. Le somme impegnate a norma dell'art. 33 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e non pagate entro il termine dell'esercizio possono essere conservate nel conto dei residui per non piu' di due anni successivi a...

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